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L’articolo 10-bis della Legge n. 212/2000 definisce abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur rispettando formalmente le norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. I tre elementi costitutivi sono: vantaggio fiscale indebito, assenza di sostanza economica, essenzialità del vantaggio. L’Amministrazione finanziaria, per contestare l’abuso, deve provare la presenza congiunta di questi elementi. Il contribuente, invece, deve dimostrare eventuali valide ragioni extrafiscali non marginali. Non sono considerate abusive le operazioni sorrette da finalità organizzative o gestionali reali, né la scelta del regime fiscale meno oneroso quando consentita dall’ordinamento. L’atto di indirizzo MEF del 27 febbraio 2025 chiarisce che la verifica deve partire dal vantaggio fiscale indebito: se questo manca, l’analisi si ferma. L’abuso del diritto non ha rilevanza penale, ma comporta l’applicazione di sanzioni amministrative tributarie.