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L’antiriciclaggio, sotto il profilo deontologico, impone al professionista obblighi rigorosi che incidono sia sul rapporto con il cliente sia sulla responsabilità personale. Centrale è il dovere di astensione quando non sia possibile completare l’adeguata verifica, fermo restando che da ciò non deriva automaticamente una segnalazione di operazione sospetta, salvo i casi previsti dalla legge. Particolare rilievo assume anche il concorso nei reati del cliente, che può configurarsi in presenza di un contributo materiale o morale, oppure nell’accettazione consapevole del rischio, mentre la sola negligenza non basta. Sul piano della riservatezza, il rapporto professionale resta coperto dal segreto e la SOS presentata in buona fede non ne costituisce violazione. La verifica tramite terzi è ammessa solo entro limiti precisi, poiché il controllo costante e la responsabilità finale restano in capo al professionista. Completano il quadro alcune essenziali indicazioni operative organizzative.