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Dal 2025 cambia in modo rilevante la disciplina della rettifica della detrazione IVA in caso di cambio di regime. Il principio generale resta che l’IVA è detraibile subito alla data di esigibilità; la rettifica interviene solo se l’utilizzo effettivo del bene o servizio risulta diverso da quello inizialmente previsto. È stata eliminata la rettifica IVA legata esclusivamente al cambio di regime fiscale, al regime di detrazione o all’attività svolta: viene infatti abrogato l’art. 19-bis2, comma 3.
Restano però in vigore alcune rettifiche operative. Per i beni non ammortizzabili e i servizi, la rettifica si applica alla prima utilizzazione se l’uso reale cambia. Per i beni ammortizzabili, la rettifica è prevista in caso di cambio di utilizzo entro cinque anni (dieci per gli immobili), calcolata per quinti o decimi dell’IVA detratta. Inoltre, la rettifica per variazione del pro-rata resta solo per i beni ammortizzabili: è obbligatoria se la variazione supera 10 punti percentuali, facoltativa se inferiore, ma con vincolo temporale