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La decadenza dalla rottamazione-quinquies si verifica in caso di mancato pagamento dell’unica rata, di due rate anche non consecutive o dell’ultima rata prevista dal piano. In tal caso riemergono sanzioni e interessi, riprendono i termini di prescrizione e decadenza e le somme già versate restano acconti sul debito complessivo, con perdita dei benefici della definizione agevolata. Tuttavia non esiste un divieto assoluto di nuova rateazione dei carichi dopo la decadenza. La FAQ 15 dell’Agenzia Entrate-Riscossione può creare confusione, ma il divieto riguarda solo i debiti che, al momento della domanda di rottamazione, erano già oggetto di dilazioni attive poi sospese e revocate. Per gli altri carichi, in linea generale, è possibile richiedere una nuova rateizzazione anche dopo la decadenza. Possono essere rateizzati i carichi mai dilazionati o quelli con piani decaduti prima della domanda di definizione agevolata, senza una preclusione generale alla dilazione successiva.