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Si chiarisce quando un’operazione è considerata oggettivamente inesistente: si tratta di cessioni o prestazioni mai effettuate o svolte solo in parte, anche se formalmente fatturate. Le conseguenze sono gravi: indeducibilità dei costi, indetraibilità IVA e possibili sanzioni penali. L’onere della prova spetta all’Amministrazione finanziaria, che deve dimostrare con presunzioni gravi, precise e concordanti l’inesistenza dell’operazione; la sola anomalia non è sufficiente. Il contribuente può difendersi dimostrando la sostanza economica attraverso contratti, corrispondenza commerciale, relazioni tecniche, documenti di progetto, tracciabilità dei pagamenti e coerenza contabile e temporale. Tra gli indizi valutati dall’Ufficio vi sono l’assenza di struttura del fornitore, descrizioni generiche in fattura, incongruità dei prezzi e mancanza di documentazione di supporto, ma tali elementi non sono decisivi da soli. Principio cardine: non basta che l’operazione appaia anomala; l’Amministrazione deve provare rigorosamente che non sia mai avvenuta.