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Il documento analizza la responsabilità del commercialista nelle violazioni tributarie della società cliente. La Cassazione (ordinanza 5638/2026) stabilisce che il professionista può essere responsabile per concorso anche se non è autore diretto dell’illecito.
La responsabilità scatta quando il commercialista, con azioni o omissioni, agevola o rende possibile la violazione (art. 9 D.lgs. 472/1997). Questo vale anche se si limita a trasmettere dichiarazioni non redatte da lui, soprattutto se gestisce la contabilità: ha comunque il dovere di verificarne la correttezza.
Non serve che il professionista ottenga un vantaggio personale: basta il contributo causale, anche colposo. La norma che attribuisce le sanzioni alla società (art. 7 DL 269/2003) non esclude la responsabilità dei terzi esterni.
Il nuovo orientamento è più rigoroso: aumenta il livello di diligenza richiesta al commercialista.