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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6644/2026, ha chiarito importanti principi sul contratto di lavoro internazionale. Anche se il lavoratore presta attività all’estero e il contratto richiama una legge straniera, può trovare applicazione la normativa italiana quando il rapporto presenta un collegamento più stretto con l’Italia. Tra gli elementi rilevanti vi sono il pagamento dello stipendio in euro, l’utilizzo della lingua italiana e il versamento dei contributi a fondi previdenziali italiani come PREVINDAI e FASI. La sentenza conferma inoltre che un CCNL può applicarsi anche senza adesione formale dell’azienda, se il comportamento concreto del datore dimostra il recepimento della disciplina collettiva. Altro punto centrale riguarda la tempestività della contestazione disciplinare: il datore di lavoro deve agire appena i fatti diventano conoscibili con ordinaria diligenza. Un ritardo eccessivo nella contestazione rende il licenziamento illegittimo per violazione dei principi di correttezza e buona fede.