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Il regime IVA dei trasporti internazionali di beni prevede, in determinate condizioni, la non imponibilità dell’operazione ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 633/1972. Tale regime si applica solo se la prestazione è territorialmente rilevante in Italia; in caso contrario l’operazione è fuori campo IVA e la fattura deve indicare “operazione non soggetta” o “inversione contabile”. Dal 1° gennaio 2022 la non imponibilità è stata limitata ai servizi di trasporto resi direttamente al mittente o al destinatario dei beni, escludendo le prestazioni effettuate a soggetti diversi, come nella subvezione (trasporto affidato a un vettore terzo). La restrizione deriva dall’interpretazione della Corte di giustizia UE secondo cui l’esenzione deve essere applicata in modo restrittivo. Successivamente, il DLgs. 186/2025 ha ampliato l’ambito soggettivo della norma, prevedendo che la non imponibilità possa applicarsi anche ai servizi resi a intermediari dell’esportatore, dell’importatore, del titolare del regime di transito, del destinatario o dello spedizioniere. Le prestazioni accessorie al trasporto seguono il medesimo regime della prestazione principale.