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Il documento illustra l’evoluzione del regime di non imponibilità IVA per i trasporti internazionali di beni. Dal 1° gennaio 2022, a seguito della modifica introdotta dal D.L. n. 146/2021, il beneficio è stato limitato ai servizi resi direttamente a determinati soggetti, escludendo in particolare i casi di subvezione. Questa impostazione recepiva l’orientamento della Corte di giustizia UE, secondo cui l’esenzione non si applica quando il servizio non è fornito direttamente al mittente o al destinatario dei beni. Successivamente, l’art. 12 del D.Lgs. n. 186/2025, in vigore dal 13 dicembre 2025, ha ampliato l’ambito soggettivo della disciplina, stabilendo che la non imponibilità si applica anche ai servizi di trasporto internazionale resi da intermediari. Rientrano quindi nel beneficio i servizi resi all’esportatore, all’importatore, al destinatario dei beni, al titolare del regime di transito o al prestatore di servizi di spedizione. Resta comunque necessaria la verifica della territorialità dell’operazione