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La Cassazione ribadisce che l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS non dipende dal reddito, ma dall’abitualità dell’attività professionale. Il principio fondamentale è quello dell’universalizzazione della copertura previdenziale: ogni reddito da lavoro autonomo deve essere tutelato, se non già coperto da una Cassa professionale con contribuzione effettiva. Il versamento del solo contributo integrativo non è sufficiente, poiché non genera una prestazione pensionistica. La soglia dei 5.000 euro rileva esclusivamente per il lavoro autonomo occasionale, ma non si applica ai professionisti iscritti ad albi, per i quali l’abitualità prevale sul reddito. Anche guadagni minimi non escludono l’obbligo contributivo se l’attività è svolta con continuità. Il giudice deve valutare il caso concreto, considerando elementi come partita IVA, organizzazione e stabilità dell’attività. Infine, i contributi si prescrivono in cinque anni, con possibile slittamento dei termini.