8 maggio 2026

L’iscrizione alla Gestione Separata INPS: normativa primaria, novità su prassi interpretativa e aspetti operativi

Focus Lavoro n. 17 - 2026
Autore: Fabiano De Leonardis

L’evoluzione del sistema della Gestione Separata INPS ha trasformato un fondo inizialmente residuale nel pilastro di chiusura dell'universalità previdenziale italiana. Il presente focus analizza il complesso equilibrio tra la normativa primaria della Riforma Dini e le recenti interpretazioni autentiche, delineando i confini dell’obbligo contributivo per i professionisti iscritti ad Albi. 

Attraverso l’esame della fondamentale Sentenza n. 104/2022 della Corte Costituzionale e delle più recenti ordinanze della Cassazione del 2026, vengono approfonditi i nodi critici del legittimo affidamento, della decorrenza della prescrizione e della distinzione tra abitualità professionale e occasionalità. 

Completa la disamina un quadro operativo aggiornato alla Circolare INPS n. 8/2026, con il dettaglio delle aliquote, dei massimali e delle nuove tutele sociali come l'ISCRO, offrendo al professionista un quadro per la corretta gestione del rapporto con l’Istituto ed una efficace prevenzione del contenzioso sanzionatorio.

Il perimetro normativo della Gestione Separata: dalla Legge Dini all'interpretazione autentica

Il sistema previdenziale della Gestione Separata, istituito dall’ art. 2, comma 26 della Legge n. 335/1995 (Riforma Dini), rappresenta il pilastro di chiusura dell'ordinamento pensionistico italiano. La norma primaria dispone che, con decorrenza dal 1° gennaio 1996, “sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo”. Tale precetto stabilisce un principio di universalità della copertura, legando l'obbligo contributivo alla natura del reddito prodotto attraverso il richiamo all’ art. 53, comma 1 del TUIR il quale chiarisce che  “sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo”. Il combinato disposto di queste norme ancora così l'obbligo previdenziale al dato sostanziale ed economico dell'abitualità professionale.

Tuttavia la natura residuale di questo fondo ha generato intensi contenziosi, specialmente con riferimento ai professionisti iscritti ad Albi i quali, non raggiungendo le soglie reddituali minime previste dalle rispettive Casse categoriali, versavano esclusivamente il contributo integrativo senza maturare una posizione previdenziale soggettiva. Il legislatore è intervenuto con la norma di interpretazione autentica di cui all’ art. 18, comma 12, del D.L. n. 98/2011, precisando che l'obbligo di iscrizione riguarda “i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti”: con tale disposizione si è definitivamente chiarito che la discriminante per l'assoggettamento all'INPS è l'effettiva assenza di un versamento contributivo soggettivo presso la Cassa di appartenenza.  

Sintesi per il professionista inscritto ad un Albo

Per determinare l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata per un professionista iscritto ad un Albo, la regola è basata sull'alternatività tra le casse:

  • Cassa Professionale (esonero INPS): si verifica solo quando il professionista versa alla propria Cassa il contributo soggettivo, ossia quello calcolato sul reddito netto; in questo caso, la Cassa di appartenenza garantisce la copertura pensionistica e la Gestione Separata non interviene.
  • Gestione Separata INPS obbligatoria: scatta quando il professionista versa alla propria Cassa solo il contributo integrativo (la percentuale, solitamente il 2% o 4%, addebitata in fattura al cliente); poiché questo versamento non crea una pensione, la Gestione Separata interviene come copertura sussidiaria obbligatoria.
    In breve: Non conta l'iscrizione formale all'Albo, ma il tipo di versamento effettuato. Se non si versano i contributi pensionistici alla Cassa di appartenenza, bisogna versarli alla Gestione Separata.

Venendo ai profili di prassi inerenti il 2026, l'Istituto previdenziale ha emanato la recente Circolare INPS n. 8 del 03.02.2026 con cui definisce l'assetto economico del prelievo per l'anno in corso, specificando che, per i professionisti privi di altra forma di previdenza obbligatoria, “l’aliquota contributiva complessiva dovuta alla Gestione separata dai professionisti è pari al 26,07%”, valore risultante dalla somma dell'aliquota IVS, delle tutele sociali e dello “0,35% per il finanziamento dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (c.d. ISCRO)”. 

Il documento chiarisce inoltre la portata dei parametri di reddito, stabilendo che per l'anno 2026 “il massimale di reddito previsto dall’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, è pari a 122.295,00 euro”, mentre fissa il minimale per l'accredito contributivo a 18.808,00 euro. Di fondamentale importanza tecnica è il passaggio relativo alla maturazione dei diritti pensionistici, laddove l'Istituto ricorda che gli iscritti “avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di 4.903,25 euro per i professionisti che applicano l’aliquota del 26,07%”, confermando che in assenza di tale versamento i mesi accreditati saranno ridotti proporzionalmente.

Infine, la circolare recepisce le recenti riforme settoriali estendendo l'obbligo contributivo ai lavoratori del settore sportivo e ippico. Per quanto riguarda il lavoro sportivo dilettantistico, l'Istituto chiarisce che la contribuzione è dovuta dai soggetti “iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995 e non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria” precisando che l'obbligo scatta “al superamento dell'importo di compenso pari a 5.000,00 euro annui”. Tale soglia di esenzione opera congiuntamente ad un'agevolazione sull'imponibile, operante fino al 31 dicembre 2027, per la quale “la contribuzione dovuta ai fini IVS deve essere calcolata sul 50% dell'imponibile contributivo”. Parallelamente, per gli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche, l'obbligo decorre dal 1° gennaio 2025 e l'Istituto specifica che “il pagamento della contribuzione previdenziale [avviene] al superamento dell'importo di compenso pari a 5.000,00 euro annui, secondo il regime di cassa”, applicando anche in questo caso la riduzione dell'imponibile IVS al 50% fino al 2027.

Sintesi dei parametri economici per l'anno 2026

La Circolare INPS n. 8/2026 fissa i parametri 2026 del prelievo contributivo dei professionisti:

  • aliquota 26,07%: è quanto bisogna versare sul reddito netto ed include la pensione, le tutele sociali e una piccola quota del 0,35% per l'ISCRO, l'ammortizzatore sociale simile alla cassa integrazione per i liberi professionisti;
  • massimale di 122.295,00 €: oltre questa soglia di reddito, non si pagano più contributi; 
  • minimale di 18.808,00 €: per ottenere un intero anno di contributi validi per la pensione, bisogna versare almeno 4.903,25 (18.808,00 X 26,07%). Il
  • mancato raggiungimento della soglia contributiva minima comporta una contrazione proporzionale del periodo assicurativo accreditato; ciò significa che l'INPS non riconoscerà l'intera annualità ai fini del diritto alla pensione ma attribuirà un numero di mesi rapportato all'effettivo ammontare dei contributi versati rispetto al valore richiesto per coprire l'anno solare;
  • novità settore ippico e sport dilettantistico: dal 1° gennaio 2025, anche gli addetti a questi settori entrano in Gestione Separata se superano i 5.000 € di compenso annuo. Si precisa, tuttavia che l'abbattimento della base imponibile al 50% resterà in vigore solo per i periodi d'imposta 2026 e 2027e, dal 1° gennaio 2028 e salvo proroghe, il prelievo IVS avverrà sull'intero compenso eccedente la franchigia di 5.000 euro.

In sintesi, la Gestione Separata non è una scelta facoltativa, ma un presidio obbligatorio che trasforma il dato fiscale del reddito professionale nel presupposto immediato dell'imposizione contributiva ogni qualvolta manchi una copertura alternativa e specifica.

Il discrimen tra attività professionale e attività d’impresa: l’accertamento dell’abitualità e il superamento delle soglie reddituali

L’individuazione del corretto alveo previdenziale postula un’analisi rigorosa della prestazione, che distingua l’apporto intellettuale del professionista dall’organizzazione dei fattori produttivi tipica dell'impresa. Sul piano fiscale, l’ art. 55 del TUIR qualifica come redditi d’impresa quelli derivanti dalle attività commerciali indicate dall' art. 2195 c.c., anche se non organizzate in forma d’impresa; tale perimetro include le attività industriali dirette alla produzione di beni o servizi e l'intermediazione nella circolazione dei beni. Il discrimen non è dunque meramente formale, ma sostanziale, determinando l’alternatività tra l’iscrizione alla Gestione Separata e quella alla Gestione Artigiani e Commercianti. In sintesi, in assenza di un albo, la natura della prestazione guida la qualificazione: il lavoro autonomo ex art. 53 TUIR sussiste finché prevale l’apporto intellettuale del professionista, mentre l’attività d’impresa emerge qualora la struttura organizzativa diventi predominante o l’attività assuma una funzione ausiliaria al commercio.

Sotto il profilo della giurisprudenza di legittimità, l’ Ordinanza Cass. n. 181 depositata il 4 gennaio 2023, ha consolidato il principio di universalità della copertura INPS, precisando che l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata scatta per le “attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11”. La Corte ha chiarito che il versamento del solo contributo integrativo non è sufficiente ad escludere l'INPS, poiché tale prelievo ha natura “meramente solidaristica e del tutto inidoneo a soddisfare il precetto costituzionale della tutela previdenziale del lavoratore”, in quanto ad esso non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a beneficio del professionista.

 Un’ulteriore e fondamentale evoluzione nomofilattica è stata segnata dall’ Ordinanza Cass. n. 6000 depositata il 17 marzo 2026, la quale ha ridefinito il concetto di abitualità dell'esercizio professionale, declassando il dato reddituale a mero elemento indiziario. Gli Ermellini hanno chiarito che l'obbligo di iscrizione non è legato al superamento di una soglia di reddito ma all'esercizio professionale dell'attività, specificando che la soglia di esenzione dei 5.000 euro prevista dall’art. 44 del D.L. n. 269/2003 è applicabile esclusivamente al lavoro autonomo occasionale ex art. 2222 c.c.. Secondo la Corte, per il professionista iscritto ad un Albo, la consistenza del volume d'affari resta “normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un'attività lavorativa svolta con i caratteri dell'abitualità” e pertanto “l’abitualità di cui si discute dev'essere apprezzata nella sua dimensione di scelta ex ante del libero professionista” e non come conseguenza ex post legata al reddito prodotto. L'ordinanza n. 6000/2026 impone dunque al giudice di merito un “accertamento in concreto [...] anche per mezzo di presunzioni”, ove elementi quali il possesso della Partita IVA, l'iscrizione all'Albo e l'organizzazione minima di uno studio prevalgono sull'esiguità dei ricavi. 

In definitiva, la Gestione Separata si conferma come la clausola di chiusura del sistema previdenziale italiano, volta a garantire che ogni forma di reddito professionale abituale, ancorché minimamente redditizia, concorra alla formazione di una tutela pensionistica effettiva.

Sintesi del criterio dell’abitualità

Per stabilire il corretto inquadramento previdenziale, non conta il volume d'affari, ma la natura dell'attività e le modalità con cui viene esercitata:

  • Gestione Separata (lavoro autonomo): si applica quando l'attività si fonda sull'apporto intellettuale e creativo del professionista (es. consulenze, attività non standardizzate);
  • Gestione Commercianti/Artigiani (iImpresa): si applica quando prevale l'organizzazione di capitali e mezzi tecnici rispetto al lavoro intellettuale, o quando l'attività è di tipo industriale o d'intermediazione (art. 2195 c.c.).

L’Ordinanza Cass. n. 6000/2026: l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata non dipende più dal superamento di una soglia di reddito, ma dalla natura dell'attività e la franchigia dei 5.000 € riguarda esclusivamente il lavoro autonomo occasionale ex art. 2222 c.c. Per i professionisti, l'esiguità dei ricavi è normativamente irrilevante se l'attività è abituale e l'abitualità si valuta a monte (es. apertura Partita IVA, iscrizione all'Albo, locazione di uno studio) e non come conseguenza dei guadagni ottenuti a fine anno. 

Profili sanzionatori e prescrizione dei contributi: orientamenti giurisprudenziali e tutela del professionista

Il regime sanzionatorio e i termini di prescrizione rappresentano i profili di maggiore criticità nel contenzioso tra professionista e Istituto, radicandosi inizialmente nel combinato disposto della Legge n. 335/1995 che fissa il termine di prescrizione in cinque anni, e dell’ art. 116, comma 8, della Legge n. 388/2000. Quest'ultima norma modula le sanzioni civili in base alla trasparenza della condotta del contribuente e riduce l'entità del prelievo qualora il debito sia facilmente rilevabile dalle denunce prodotte (es: il professionista indica correttamente il reddito in dichiarazione ma ometta poi il versamento dell’F24); per converso, si configura una fattispecie di evasione, con un pesante aggravio sanzionatorio, in presenza di condotte volte all'occultamento, ovvero quando l'obbligo contributivo non è desumibile dalle dichiarazioni e l'Istituto è costretto a ricorrere ad attività d'accertamento.

Proprio la complessa stratificazione tra il regime sanzionatorio e la norma di interpretazione autentica ex art. 18, comma 12, del D.L. n. 98 del 2011 sopra analizzata ha portato la questione al vaglio della magistratura costituzionale, la quale ha emesso la Sentenza Cost. n. 104 del 22 aprile 2022 con cui viene operato un delicato bilanciamento tra l'esigenza di gettito e la tutela del contribuente. 

La Consulta ha anzitutto ribadito la legittimità dell'obbligo contributivo per i cosiddetti sottosoglia, definendo il rapporto tra Casse professionali e Gestione Separata “in termini non già di alternatività, bensì di complementarità”. Secondo i giudici, l'INPS interviene laddove l’autonomia delle singole Casse decida di non garantire una copertura soggettiva, in ossequio al principio di universalizzazione delle tutele per cui a ogni attività lavorativa deve corrispondere una tutela previdenziale. 

Sul piano della retroattività della norma interpretativa del 2011, la Corte ha fornito una spiegazione tecnica fondamentale: “la disposizione interpretativa si limita ad estrarre una delle possibili varianti di senso dal testo della disposizione interpretata”. Chiarendo che la norma assume tale significato sin dall'origine, la Consulta ha precisato che si tratta di una retroattività “solo apparente”, poiché il precetto unitario risultante dalla saldatura tra la norma del 1995 e quella del 2011 è tale fin dal principio. 

Tuttavia, proprio per non trasformare questa chiarezza sopravvenuta in un onere insostenibile per il professionista, la Consulta ha accolto la censura relativa al legittimo affidamento e, riconoscendo che i contrasti giurisprudenziali precedenti avevano alimentato una comprensibile incertezza, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non prevede l'esonero dalle sanzioni civili per i periodi precedenti all'entrata in vigore della norma di interpretazione autentica.

Nella consapevolezza che i professionisti avevano agito in buona fede sulla scorta di una giurisprudenza di legittimità allora contraria all'INPS, la Consulta ha stabilito che “il legislatore avrebbe dovuto farsi carico di tutelare l’affidamento che ormai era maturato”. Ne consegue che la riconduzione alla legittimità della norma debba necessariamente passare attraverso l’esonero dalle sanzioni civili per i periodi precedenti al 2011. In sintesi, sebbene l'obbligazione contributiva resti ferma e la prescrizione decorra dalla scadenza dei versamenti, viene meno il potere punitivo dell'Istituto per quegli anni caratterizzati da un'obiettiva incertezza del quadro interpretativo.

Focus Giuridico: la Sentenza n. 104/2022 della Corte Costituzionale

La pronuncia nasce dal dubbio di legittimità sollevato dal Tribunale di Catania riguardante l'obbligo dei professionisti iscritti all'albo ma non alla Cassa di categoria, in virtù dei bassi redditi, di versare i contributi all'INPS. Di seguito, i punti salienti della pronuncia.

Il principio di universalità della tutela:

  • la Corte ha confermato la legittimità dell'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata, vedendola come uno strumento di chiusura del sistema previdenziale per evitare che alcune attività lavorative restino prive di copertura pensionistica;
  • “Il rapporto tra il sistema previdenziale categoriale e quello della Gestione separata si pone in termini non già di alternatività, bensì di complementarità”: la Consulta chiarisce che l'INPS non toglie spazio alle Casse professionali; se la Cassa di categoria, nell'esercizio della sua autonomia, decide di non assicurare chi guadagna sotto una certa soglia, interviene la Gestione Separata per garantire che a ogni attività lavorativa corrisponda una tutela per la vecchiaia e l'invalidità. 

La natura della norma interpretativa:

  • il cuore della disputa riguardava l'art. 18, comma 12, del D.L. n. 98 del 2011, che imponeva l'iscrizione anche retroattivamente; 
  • “La disposizione interpretativa si limita ad estrarre una delle possibili varianti di senso dal testo della disposizione interpretata e la norma [...] assume tale significato sin dall’origine, dando luogo ad una retroattività che [...] è solo apparente”: la Corte riconosce che il legislatore ha agito correttamente fornendo un'interpretazione autentica; poiché il testo originale della riforma Dini (1995) era ambiguo, il legislatore del 2011 ha semplicemente scelto uno dei significati possibili, rendendolo valido sin dal 1996. 

La tutela dell'affidamento e lo stop alle sanzioni:

  • nonostante la conferma dell'obbligo contributivo, la Corte ha accolto la questione subordinata per proteggere i professionisti che, in buona fede, avevano seguito i precedenti orientamenti della Cassazione (allora favorevoli al professionista); 
  • “Il legislatore [...] avrebbe dovuto farsi carico, al contempo, di tutelare l’affidamento che ormai era maturato in costanza di tale giurisprudenza. La reductio ad legitimitatem [...] può, quindi, essere operata mediante l’esonero dalle sanzioni civili”: questo è il passaggio più importante per i contribuenti; la Corte stabilisce che, sebbene i contributi arretrati vadano pagati, non è possibile applicare le sanzioni civili per il periodo precedente al 2011 e pertanto punire un professionista che non si era iscritto perché la giurisprudenza dell'epoca gli diceva di non doverlo fare sarebbe stato irragionevole e contrario al principio di equità. 

Sintesi della decisione:

  • i contributi vanno versati anche dai professionisti sottosoglia iscritti solo all'albo; 
  • le sanzioni sono illegittime per le omesse iscrizioni riferite al periodo anteriore all'entrata in vigore della norma del 2011. 

Questo rigore interpretativo della Consulta ha trovato un immediato e necessario temperamento nel recepimento amministrativo operato dalla Circolare INPS n. 107 del 3 ottobre 2022. Con tale documento, l'Istituto ha preso atto della decisione della Consulta e ha disposto l'esonero d'ufficio dal pagamento delle sanzioni civili per i periodi d'imposta fino al 2011, sottolineando che in tal modo "è soddisfatta l’esigenza di tutela dell’affidamento scusabile, ossia con l’esclusione della possibilità per l’Ente previdenziale di pretendere dai professionisti interessati, oltre all’adempimento dell’obbligo di iscriversi alla Gestione separata e di versare i relativi contributi, anche il pagamento delle sanzioni civili". 

In termini operativi, la circolare ha stabilito che i soggetti obbligati "sono esonerati dal pagamento delle sanzioni civili per la mancata iscrizione alla medesima Gestione separata INPS relativamente al periodo precedente l’entrata in vigore della norma di interpretazione autentica e, pertanto, fino all’anno di imposta 2011", precisando inoltre che tale esclusione "avverrà d’ufficio, senza necessità di presentazione di istanze da parte dei soggetti interessati". Tale apertura conferma che, sebbene l'obbligazione contributiva resti ferma in virtù del principio di universalizzazione della tutela, il potere punitivo dell'Ente deve arrestarsi laddove l'incertezza normativa del passato abbia reso incolpevole l'omissione del professionista. 

A definitivo consolidamento di questo impianto si pone infine la Sentenza della Corte di Cassazione n. 9588, depositata il 7 aprile 2023, con la quale gli Ermellini ribadiscono che la prescrizione decorre esclusivamente "dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa". I giudici di legittimità hanno chiarito che "l’obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo". La Suprema Corte ha inoltre specificato un dettaglio fondamentale riguardante le opzioni di pagamento dilazionato, precisando che "la diversa data offerta dal legislatore al contribuente, attraverso un’onerosa facilitazione di pagamento di un debito già maturo e scaduto – tant’è che all’obbligazione contributiva si aggiunge l’obbligazione accessoria del pagamento degli interessi corrispettivi in misura predeterminata per legge – non muta il termine di scadenza dell’obbligazione principale".

In sostanza, la Corte ribadisce che la possibilità di pagare a rate o in una data successiva è solo una concessione riconosciuta al contribuente dietro il pagamento di interessi. Tale slittamento della data di versamento non sposta tuttavia l'orologio della prescrizione che resta agganciato alla scadenza originale: questo evita che il termine entro cui l'INPS può reclamare i contributi possa essere manipolato o esteso arbitrariamente a seconda della modalità di pagamento scelta.

Mappa concettuale: il sistema della Gestione Separata 2026

1. Presupposti d'iscrizione e ambito soggettivo

  • Esercizio abituale dell'attività: svolgimento di attività professionale o di collaborazione che generi reddito da lavoro autonomo o assimilato. 
  • Assenza di Cassa categoriale: obbligo per chi non ha una cassa previdenziale autonoma che tuteli sotto certe soglie. 
  • Funzione residuale e universale: copertura assicurativa per ogni attività lavorativa (Artt. 35 e 38 Cost.). 
  • Nuove categorie 2026: inclusione del settore sportivo dilettantistico e degli addetti alle corse ippiche. 

2. Aliquote contributive anno 2026

  • Professionisti con P.IVA: aliquota totale 26,07% (25% IVS + 0,72% tutele sociali + 0,35% ISCRO). 
  • Collaboratori parasubordinati: aliquota totale 35,03% (33,00% IVS + 0,72% tutele minori + 1,31% DIS-COLL).
  • Soggetti già Pensionati o Iscritti ad altre Casse: aliquota ridotta al 24%. 

3. Soglie massimale e minimale 2026

  • Massimale annuo: 122.295,00 €, oltre questo tetto non si versano contributi. 
  • Minimale di Reddito: 18.808,00 €; per avere diritto a 12 mesi di anzianità contributiva, bisogna versare il contributo calcolato sul minimale (es. 4.903,25 € per i professionisti) e, in caso di versamento inferiore, i mesi accreditati saranno ridotti proporzionalmente. 
     

4. Procedure, Ripartizione e Rivalsa

  • Professionisti: onere al 100% a carico del lavoratore. 
  • Nota sulla rivalsa del 4%: facoltà del professionista di addebitare al cliente una maggiorazione del 4% in fattura a titolo di ristoro parziale dei contributi.
  • Collaboratori: diviso tra committente (2/3) e lavoratore (1/3). 
  • Versamenti: tramite F24 (scadenze fiscali per professionisti; entro il 16 del mese successivo per i committenti). 
     

5. Gestione della prescrizione e sanzioni

  • Prescrizione: 5 anni (L. 335/1995). 
  • Decorrenza: dalla scadenza del versamento e non dalla dichiarazione dei redditi. 
  • Affidamento scusabile: esclusione sanzioni civili per periodi fino al 2011 (Sentenza Corte Cost. 104/2022). 
     

6. Selezione codici ATECO (Esempi Pratici)

  • 69.10.10: Attività degli studi legali (per avvocati iscritti alla Gestione Separata).
  • 70.22.09: Consulenza imprenditoriale e amministrativo-gestionale.
  • 74.90.93: Altre attività professionali nca (codice generico residuale).
  • 86.90.29: Altre attività paramediche indipendenti (es. fisioterapisti, logopedisti).
  • 74.30.00: Traduzione e interpretariato.

Caso pratico 

L’Architetto Rossi è iscritto all'Albo professionale dal 2022 e possiede regolare Partita IVA. Tuttavia, a causa di una fase di avvio lenta, il suo reddito annuo professionale è di soli 4.500 euro, derivanti da consulenze tecniche svolte in maniera ricorrente. Rossi decide di non iscriversi alla Gestione Separata INPS e di non versare i contributi soggettivi alla propria Cassa categoriale, ritenendo di trovarsi sotto la soglia di esenzione dei 5.000 euro prevista per i lavoratori occasionali. Nel 2026, l'INPS notifica un avviso di addebito per l'omessa iscrizione e il mancato versamento dei contributi alla Gestione Separata dall'anno 2022.

La risoluzione alla luce dei principi analizzati:

  • abitualità vs occasionalità: nonostante il reddito sia inferiore ai 5.000 euro, l'attività di Rossi è considerata abituale perché supportata da indici presuntivi forti (iscrizione all'Albo, possesso di Partita IVA e ricorrenza periodica delle consulenze tecniche). L'Ordinanza Cass. n. 6000/2026 chiarisce che la soglia dei 5.000 euro si applica solo ai lavoratori occasionali ex art. 2222 c.c. e non ai professionisti abituali;
  • mancanza di copertura alternativa: Rossi versa alla sua Cassa solo il contributo integrativo ripetuto in fattura ai clienti; come sancito dalla Cassazione n. 181/2023, tale versamento non crea una posizione pensionistica soggettiva e pertanto, scatta l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata come clausola di chiusura.

Esito: Rossi dovrà versare i contributi calcolati sul reddito di 4.500 euro.
 

L’esperto 

Se il mio reddito professionale è molto basso (es. 2.000€), sono comunque obbligato a iscrivermi alla Gestione Separata?

 Sì, se l'attività è svolta con i caratteri dell'abitualità (es. hai una Partita IVA aperta o sei iscritto a un Albo). Il principio ribadito dall'Ordinanza Cass. n. 6000/2026 stabilisce che l'abitualità è una scelta che non dipende dal volume d'affari prodotto ex post. Il reddito incide solo sulla misura del contributo, ma non sull'obbligo di iscrizione e se il reddito è inferiore al minimale (18.808,00 euro per il 2026), non perderai il diritto alla pensione, ma i mesi accreditati ai fini del diritto saranno ridotti proporzionalmente al versato.

Da quale momento preciso inizia a decorrere il termine di 5 anni per la prescrizione dei contributi non versati?

La prescrizione inizia a decorrere dal giorno di scadenza del versamento del saldo dei contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi. Come confermato dalla Corte Costituzionale (Sent. 104/2022) e dalla Cassazione (Sent. 9588/2023), l'obbligo nasce con la produzione del reddito e la dichiarazione dei redditi è una mera comunicazione che non sposta in avanti il termine entro cui l'INPS può richiedere i soldi.

Qual è la differenza pratica per un professionista tra l'aliquota IVS e il contributo ISCRO menzionati nelle circolari recenti?

L'aliquota del 26,07% prevista per il 2026 è una cifra omnicomprensiva: la quota maggiore (IVS) finanzia la futura pensione di invalidità, vecchiaia e superstiti; lo 0,35% finanzia l'ISCRO (Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa) e consistente in una specie di ammortizzatore sociale per i professionisti che subiscono un calo drastico del reddito.
 

 

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