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La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 4781 del 3 marzo 2026, ha stabilito che la vendita di un edificio già esistente non può essere riqualificata come cessione di terreno edificabile ai fini della tassazione della plusvalenza. Il caso riguardava la vendita di un villino con fabbricati annessi e terreno circostante. L’Agenzia delle Entrate aveva ritenuto che l’operazione fosse in realtà una cessione di terreno edificabile, considerando che il fabbricato era destinato alla demolizione e ricostruzione in un’area interessata da riqualificazione urbanistica. Dopo le decisioni contrastanti dei giudici tributari di primo e secondo grado, il contribuente ha presentato ricorso in Cassazione. La Corte ha accolto il ricorso, affermando che la natura del bene ceduto non può cambiare sulla base di intenzioni future dell’acquirente. Anche se il lotto possiede una residua capacità edificatoria, l’oggetto della vendita rimane un fabbricato già edificato. Pertanto non si applica la disciplina fiscale prevista per la cessione di terreni edificabili.