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L’ordinanza n. 10807/2026 della Corte di Cassazione affronta tre temi centrali del processo tributario: la libera valutazione delle prove, l’utilizzabilità delle prove atipiche e i limiti del controllo di legittimità sulle decisioni di merito. La Suprema Corte ribadisce che il giudice tributario può valutare liberamente tutti gli elementi probatori, inclusi gli atti di notorietà, secondo il principio del libero convincimento previsto dall’art. 116 c.p.c. Il ricorso per cassazione non può però trasformarsi in una richiesta di rivalutazione dei fatti o delle prove già esaminate nei precedenti gradi di giudizio. La Corte può intervenire soltanto in presenza di violazioni di legge o motivazioni che non rispettino il cosiddetto “minimo costituzionale”, cioè motivazioni inesistenti, apparenti o incomprensibili. La decisione rafforza quindi la separazione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità, limitando fortemente le possibilità di contestare in Cassazione l’apprezzamento probatorio effettuato dai giudici tributari.