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I servizi di formazione possono beneficiare dell’esenzione IVA prevista dall’art. 10, comma 1, n. 20), D.P.R. 633/1972, se ricorrono due requisiti: oggettivo (attività educativa, didattica o formativa) e soggettivo (riconoscimento da parte di una Pubblica Amministrazione). Il riconoscimento deve riguardare lo specifico corso e non solo l’ente in generale; può avvenire tramite accreditamento regionale o finanziamento pubblico. L’esenzione vale anche per la formazione a distanza, purché svolta in modalità sincrona con interazione docente-studente e nell’ambito territoriale della Regione che ha rilasciato l’accreditamento. I corsi obbligatori per l’accesso alla professione forense, erogati da enti accreditati dal CNF, sono esenti IVA. Diversamente, le prestazioni rese da singoli docenti nell’ambito di corsi organizzati da un ente terzo sono imponibili IVA se non configurano lezioni impartite “a titolo personale”.