19 marzo 2026

Responsabilità del commercialista: nuovi chiarimenti

La pronuncia della Corte di Cassazione n. 5635 del 12/03/2026 ribadisce che il commercialista può essere chiamato a rispondere delle violazioni tributarie del cliente quando omette i controlli dovuti. Non basta, quindi, sostenere di non aver redatto materialmente la dichiarazione: anche il solo invio telematico, se non accompagnato da una verifica sostanziale dei contenuti, può comportare responsabilità. Viene inoltre richiamato il tema del concorso nell’illecito, previsto dall’art. 9 del D.Lgs. 472/1997, che si configura quando l’azione o l’omissione del professionista rende possibile o agevola la violazione. Tale responsabilità prescinde dall’esistenza di un vantaggio personale ulteriore rispetto al compenso professionale. In presenza di incarico per la tenuta delle scritture contabili, al consulente spettano compiti precisi: vigilare sulla coerenza tra dichiarazione e contabilità, verificare la legittimità dei dati e operare con la diligenza qualificata richiesta dalla natura dell’attività svolta. 

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  • Infografica - Responsabilità del commercialista (319 kB)
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