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Dopo l’ordinanza n. 5635/2026 della Cassazione, l’Agenzia delle Entrate rassicura commercialisti e consulenti: il concorso nelle violazioni tributarie non nasce dalla mera trasmissione della dichiarazione, ma dalla partecipazione effettiva alla condotta illecita. Intanto l’adempimento collaborativo amplia il ruolo dei professionisti, chiamati a certificare sistemi di controllo fiscale sempre più centrali.
La responsabilità del professionista nelle violazioni fiscali del cliente torna al centro del confronto tra Agenzia delle Entrate e commercialisti. Il chiarimento arriva dal direttore dell’Agenzia, Vincenzo Carbone, durante l’incontro milanese “L’evoluzione dei rapporti tra fisco e contribuenti e il ruolo del Codis”. Il professionista, dice, risponde solo quando partecipa direttamente alla frode o alla violazione, non per il solo fatto di assistere il contribuente o di trasmettere telematicamente una dichiarazione.
Il tema è diventato particolarmente sensibile dopo l’ordinanza della Corte di cassazione n. 5635/2026, interepretata come possibile segnale di ampliamento della responsabilità del commercialista. La pronuncia ha valorizzato il ruolo del professionista che, pur formalmente incaricato della sola trasmissione della dichiarazione, risultava anche tenutario della contabilità e quindi in possesso degli elementi utili a verificare la coerenza dei dati dichiarati.Il punto giuridico è delicato.
Il commercialista non è certo un garante generale e illimitato della correttezza fiscale del cliente, ma piuttosto va verificato se, nel caso concreto, abbia avuto un ruolo consapevole, attivo o comunque rilevante nella realizzazione dell’illecito. Questa la linea di confine che Carbone ha voluto ribadire: nessuna responsabilità ex novo, ma applicazione delle regole già esistenti sul concorso.
La base normativa resta l’articolo 9 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, che disciplina il concorso di persone nelle violazioni tributarie. La disposizione prevede che, quando più persone concorrono in una violazione, ciascuna soggiace alla sanzione prevista per quella violazione.
Per i professionisti, questa norma è sempre stata il riferimento per valutare eventuali responsabilità amministrative tributarie. Tuttavia, la sua applicazione richiede un accertamento puntuale degli elementi soggettivi e oggettivi. Bisogna cioè andare a vedere nel concreto il ruolo assunto, le informazioni disponibili, l’incarico conferito, ma anche la conoscenza delle anomalie, l’eventuale contributo causale alla violazione e il grado di consapevolezza. In sostanza, la mera trasmissione telematica non dovrebbe bastare.
Diverso il caso in cui il commercialista tenga la contabilità, conosca l’inattendibilità dei dati, riceva indicazioni incompatibili con la documentazione disponibile o contribuisca a costruire una rappresentazione fiscale non veritiera. In questa seconda area, sì, si può collocare invece il concorso sanzionabile.
La preoccupazione per questo caos normativo è stata espressa in particolare dal presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Milano, Edoardo Ginevra, e riguarda proprio il rischio di generalizzazione. Da singole vicende patologiche, ha osservato, non possono derivare principi capaci di condizionare l’operatività ordinaria degli studi professionali.
Se il professionista venisse considerato responsabile ogni volta che trasmette una dichiarazione poi risultata infedele, l’attività di assistenza fiscale diventerebbe ingestibile. Il sistema degli intermediari abilitati, previsto anche per garantire efficienza nei rapporti tra contribuenti e Amministrazione finanziaria, si regge invece su un equilibrio fatto di diligenza professionale qualificata, rispetto degli obblighi deontologici, tracciabilità dell’incarico e assenza di automatismi sanzionatori.
Da qui l’esigenza, sottolineata anche nell’incontro, di una responsabilità “corposa ma equilibrata”. Corposa, perché il professionista non può ignorare segnali evidenti di frode o incoerenze manifeste. Equilibrata, perché non può essere chiamato a rispondere per condotte del cliente che non ha conosciuto, favorito o potuto intercettare secondo l’ordinaria diligenza richiesta dall’incarico ricevuto.
Tornando a Carbone, le sue parole indicano anche una linea operativa per gli uffici, e cioè che le verifiche devono essere svolte caso per caso. Questo significa che, prima di ipotizzare una responsabilità del professionista, occorre ricostruire il perimetro dell’incarico e il comportamento concretamente tenuto.
Tradotto, diventa essenziale documentare in modo ordinato le attività svolte, quali lettere d’incarico, richieste di documentazione al cliente, segnalazioni di anomalie, risposte ricevute, eventuali riserve espresse e limiti dell’attività affidata. Essenziale dunque, per i professionisti, saper intercettare incoerenze significative, chiedere chiarimenti, conservare traccia delle interlocuzioni e rifiutare incarichi o trasmissioni quando emergano profili manifestamente illeciti.
Nel confronto con i professionisti, il direttore dell'Ade ha affrontato anche il tema dell’Intelligenza artificiale nell’attività dell’Agenzia. L’IA, ha detto, può facilitare alcune lavorazioni, ma non sostituisce il controllo umano nella formazione degli atti impositivi.
L’esempio richiamato riguarda i rimborsi. L’uso di strumenti tecnologici consente di ridurre i tempi medi di erogazione, passati, secondo quanto riferito durante l’incontro, da 75 a 68 giorni. La tecnologia, dunque, è senza dubbio una leva organizzativa, ma non un automatismo decisionale. Il rapporto Fisco-contribuente, soprattutto nei casi complessi, non può essere ridotto a una sequenza algoritmica. L’istruttoria, il contraddittorio, la valutazione delle prove e la qualificazione giuridica dei fatti richiedono ancora un presidio umano, tanto negli uffici quanto negli studi.
C'è poi un secondo fronte caldo, che è quello dell’adempimento collaborativo. Il regime è stato introdotto dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e punta a instaurare un rapporto anticipato e trasparente tra Amministrazione finanziaria e contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, il cosiddetto Tax control framework.
La riforma attuata con il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221, entrato in vigore il 18 gennaio 2024, ha ampliato il perimetro dell’istituto e ha introdotto l’obbligo di certificazione del sistema di controllo da parte di professionisti indipendenti qualificati.
Dal 2028, secondo il percorso previsto, il regime interesserà anche imprese con volume d’affari o ricavi almeno pari a 100 milioni di euro, oltre ai soggetti più piccoli che potranno adottare un TCF opzionale. È un’evoluzione che trasforma il Tax control framework da strumento riservato ai grandi gruppi a modello organizzativo destinato a incidere su una platea più ampia di imprese.
Proprio qui si apre una nuova responsabilità per commercialisti e avvocati. Il certificatore del Tax control framework non rilascia un semplice attestato formale, ma è chiamato a verificare l’effettività del sistema, la mappatura dei rischi fiscali, le procedure di controllo, così come i flussi informativi, i rimedi alle carenze e l’integrazione del presidio fiscale nella governance aziendale.
Il ruolo di certificatore, spiega Carbone, ha natura pubblicistica e non può essere interpretato come adempimento meramente documentale. L’Agenzia, nella logica della riforma, affida agli Ordini professionali una funzione qualificata, ma ciò non significa che basti un timbro per garantire il sistema. Da questo punto di vista, arriva la proposta di team integrati tra commercialisti e avvocati. Il TCF richiede competenze tributarie, contabili, societarie, organizzative, procedurali e, spesso, anche tecnologiche.