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La responsabilità del consulente nelle violazioni fiscali viene delimitata da un principio chiaro: il professionista risponde solo quando offre un contributo causale concreto e consapevole all’illecito. In ambito amministrativo, il concorso richiede quattro elementi: pluralità di soggetti, realizzazione della violazione da parte di almeno uno di essi, apporto effettivo o agevolativo del consulente e volontà di cooperare. Sul piano penale, rileva non la qualifica formale, ma il ruolo svolto in modo sostanziale, anche solo ideativo o organizzativo. Rientrano tra i casi più gravi il suggerimento di fatture inesistenti o l’istigazione a una dichiarazione infedele. Restano invece escluse le condotte dovute a mero errore tecnico o a valutazioni interpretative non fraudolente. Viene inoltre esclusa ogni forma di responsabilità oggettiva: l’accertamento deve essere rigoroso e fondato su elementi concreti, distinguendo la consulenza lecita dalla partecipazione consapevole all’illecito.