15 aprile 2026

Rivalsa IVA dopo accertamento

La rivalsa IVA dopo accertamento può essere esercitata solo dopo il pagamento all’Erario della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi, e riguarda esclusivamente il rapporto tra fornitore e cliente. Presuppone un accertamento definitivo, che può derivare da adesione, acquiescenza, conciliazione giudiziale o mediazione tributaria, ed è una facoltà successiva all’operazione originaria, subordinata al versamento definitivo della maggiore IVA accertata. Sul piano operativo, se l’operazione era già stata fatturata si emette una nota di variazione in aumento; se non era stata fatturata si emette fattura; se la fattura non era obbligatoria, la maggiore imposta si determina mediante scorporo dal corrispettivo. Il cliente può detrarre l’IVA addebitata in rivalsa entro la dichiarazione del secondo anno successivo a quello del pagamento al fornitore. Non è invece possibile recuperare con nota di variazione in diminuzione l’IVA versata all’Erario quando il cliente non paga, né nei casi di procedura concorsuale infruttuosa o cancellazione dal Registro delle imprese, restando in queste situazioni soltanto la tutela civilistica ordinaria. La disciplina non si applica quando la regolarizzazione avviene tramite ravvedimento operoso. La neutralità dell’IVA viene quindi ripristinata solo se l’accertamento è definitivo, il fornitore ha pagato, il cliente è individuabile e l’imposta è riferibile alle operazioni accertate.

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