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Dal 7 aprile 2026, con la Legge n. 34/2026, cambiano gli obblighi di sicurezza nel lavoro agile. Il datore di lavoro deve garantire la tutela della salute anche quando il lavoratore opera in luoghi non sotto il suo controllo diretto, come la propria abitazione. Questo obbligo si considera assolto tramite la consegna di un’informativa scritta, da fornire almeno una volta l’anno al lavoratore e al rappresentante per la sicurezza .
L’informativa deve indicare i rischi generali e specifici del lavoro agile, le misure di prevenzione, l’uso corretto dei videoterminali, la postura, l’illuminazione, lo stress lavoro-correlato e la gestione delle pause.
Anche il lavoratore ha obblighi: deve collaborare alla sicurezza, seguire le istruzioni, usare correttamente gli strumenti e segnalare eventuali rischi.
La mancata consegna dell’informativa comporta sanzioni rilevanti, fino all’arresto da due a quattro mesi.