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Il trasferimento delle quote di una S.r.l. è disciplinato dall’art. 2469 c.c., che stabilisce il principio generale della libera trasferibilità, sia per atto tra vivi sia per successione a causa di morte, salvo eventuali limitazioni previste dalla legge o dallo statuto. La cessione della quota comporta il trasferimento della partecipazione sociale, intesa come insieme di diritti patrimoniali e amministrativi del socio. Nel contratto di cessione possono essere previste clausole di garanzia a tutela dell’acquirente: quelle relative alla titolarità della quota (nomen verum) e quelle riguardanti la situazione patrimoniale della società (nomen bonum). Tuttavia, eventuali rischi futuri dell’attività d’impresa restano a carico dell’acquirente. Lo statuto può inoltre prevedere limiti alla trasferibilità, come clausole di prelazione o gradimento. Il trasferimento produce effetti tra le parti con il consenso, mentre diventa efficace verso la società e i terzi con il deposito dell’atto presso il Registro delle imprese. In caso di morte del socio, la quota si trasferisce agli eredi, salvo diversa previsione statutaria.