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La guida rapida riepiloga quali modifiche la mandante può introdurre unilateralmente nel contratto di agenzia e quali tutele spettano all’agente. Le variazioni possono riguardare la zona (riduzione o ridefinizione del territorio), i clienti(sottrazione parziale o totale del portafoglio), i prodotti (eliminazione o sostituzione di linee) e le provvigioni (cambi di aliquota o basi di calcolo). L’impatto viene classificato, sulla base delle provvigioni dell’anno precedente, in lieve (0–5%), medio (5–15%) o sensibile (oltre 15%). Per essere legittime, le modifiche richiedono forma scritta (PEC o strumenti equivalenti), preavviso per quelle più incisive e riconoscono all’agente il diritto di opposizione entro 30 giorni; è inoltre previsto un divieto di elusione contro micro-variazioni cumulative. Tra i rischi: accettazione tacita, necessità di buona fede e corretto effetto del rifiuto se formalizzato.