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Gli agenti e rappresentanti di commercio possono beneficiare di una ritenuta d’acconto ridotta sulle provvigioni percepite, purché rispettino specifici requisiti e inviino un’apposita dichiarazione alla ditta mandante entro il 31 dicembre.
Questa agevolazione è prevista dall’articolo 25-bis del D.P.R. 600/1973, che disciplina la tassazione delle provvigioni corrisposte nell’ambito dei rapporti di commissione, agenzia, rappresentanza, mediazione e procacciamento d’affari.
(prezzi IVA esclusa)