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Gentile Cliente,
con la stesura del presente documento intendiamo informarLa in merito al versamento del saldo IMU 2025 in scadenza martedì 16 dicembre 2025.
Martedì 16 dicembre 2025 è l’ultimo giorno per effettuare il versamento dell’acconto IMU dovuto per il 2025 senza incorrere in sanzioni.
In caso di omesso o tardivo versamento, dal 17 dicembre 2025 sarà possibile regolarizzare la violazione fruendo della riduzione delle sanzioni prevista dal ravvedimento.
| Presupposto dell’imposta |
non colpisce l’abitazione principale, eccetto che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 (c.d. “di lusso”). |
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| Soggetto attivo | È il comune con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso. | |
| Soggetti passivi |
sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Sono altresì soggetti passivi:
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| Computo imposta |
L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine:
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| Versamenti |
L’IMU deve essere versata in due rate:
È comunque possibile effettuare il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno. |
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1° rata - 16 giugno |
è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi del 2024. |
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2° rata – 16 dicembre |
deve essere eseguito sulla base delle aliquote risultanti dall’apposito prospetto informatizzato, che deve essere pubblicato, entro il 28 ottobre dell’anno di riferimento |
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| Enti non commerciali |
1° rata - 16 giugno anno n |
di importo pari ciascuna al 50% dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno precedente |
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2° rata – 16 dicembre anno n |
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3° rata – 16 giugno anno n+1 |
a conguaglio sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote, nel sito informatico del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento. |
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L’IMU non è dovuta per l’abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
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Categorie catastali NON di lusso A2, A3, A4, A5, A6 e A7 | ESENTI IMU |
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Categorie catastali di lusso A1, A8 E A9 |
NON ESENTI IMU In tal caso, dall'imposta dovuta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. |
| Pertinenze | Sono assoggettate al regime IMU dell’abitazione principale le pertinenze della stessa classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna di tali categorie, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. |
Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
| Se il nucleo familiare ha dimora abituale e residenza in immobili diversi: | |
| situati nello stesso Comune | ubicati in comuni diversi |
| l’esenzione IMU si applica a ciascun immobile | |
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Assimilazioni all’abitazione principale
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L’IMU si calcola applicando alla base imponibile l’aliquota fissata per la particolare fattispecie. La base imponibile è costituita dal valore dell’immobile determinato nei modi previsti dalla legge, come di seguito indicato.
| Tipologia | Base imponibile IMU | ||||||||||||
| Iscritto in catasto |
Valore catastale (rendita rivalutata del 5% x moltiplicatore)
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Classificabile categoria “D”
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Valore contabile (costo di bilancio x coefficiente ministeriale) In caso di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo. |
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Aree fabbricabili |
il valore è costituito da quello venale al 1° gennaio dell'anno di imposizione ovvero dall'adozione degli strumenti urbanistici in caso di variazione in corso d’anno, avendo riguardo:
In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. |
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Terreni agricoli |
il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 %, un moltiplicatore pari a 135. |
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Non iscritto in catasto, diverso dai predetti |
Rendita “proposta” |
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le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori, o, se antecedente, dalla data di utilizzo.
| Riduzione al 75% | abitazioni locate a canone concordato |
| Riduzione base imponibile al 50% |
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La legge statale stabilisce, per ciascuna fattispecie, l’aliquota dell’IMU in una misura “standard” che può essere modificata dal comune, in aumento o in diminuzione, entro i margini di manovrabilità stabiliti dalla stessa legge.
Il comune determina le aliquote dell’IMU con delibera del Consiglio comunale, che a pena di inapplicabilità deve essere:
A decorrere dall’anno 2025, la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU non deve essere più inviata al MEF ma deve essere redatta esclusivamente accedendo all'applicazione informatica.
La Legge di Bilancio 2023 ha stabilito che in caso di mancata pubblicazione del regolamento e del prospetto delle aliquote IMU entro il 28 ottobre si applicano le aliquote di base e non quelle vigenti nell’anno precedente.

La Legge di Bilancio 2023 ha previsto l’esenzione IMU per gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di violazione di domicilio e invasione di terreni o edifici o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. In tal caso, il soggetto passivo deve comunicare al comune interessato il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione.
per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.
Dal 1° gennaio 2022 i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall’IMU.
Terreni agricoli come di seguito qualificati:
È prevista la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari (incluso l’acconto IMU) e contributivi, per i soggetti che alla data del 13 marzo 2025, avevano la residenza o la sede legale o la sede operativa dichiarata alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura negli immobili:
I pagamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 10 dicembre 2025.
Il versamento dell’IMU deve essere effettuato esclusivamente tramite una delle seguenti modalità:
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Compilazione F24
Nel compilare il modello F24 bisogna:
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| Codici tributo IMU | |
| Codici tributo | Descrizione |
| 3912 |
Abitazione principale e relative pertinenze |
| 3913 | Fabbricati rurali ad uso strumentale |
| 3914 | Terreni |
| 3916 | Aree fabbricabili |
| 3918 | Altri fabbricati |
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3925 3930 |
Immobili categoria D:
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| 3939 | Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita |
| Soggetto tenuto al versamento – fattispecie particolari | |
| Multiproprietà | chi amministra il bene |
| Parti comuni edificio | amministratore del condominio |
| Immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa | curatore o il commissario liquidatore, entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili. |
Dal 1° gennaio 2023, nel territorio regionale del Friuli-Venezia Giulia, è in vigore l’imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) che sostituisce l’IMU. Per il versamento dell’imposta in argomento occorre utilizzare i seguenti codici tributo:

In presenza di omesso o tardivo versamento dell’IMU viene applicata una sanzione del 25%. La regolarizzazione della violazione può essere effettuata fruendo della riduzione delle sanzioni prevista dal ravvedimento operoso.

| Nome e cognome | |
| Codice fiscale | |
| P.Iva | |
| Annotazioni | |
| Documentazione allegata |
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| Tipologia immobile |
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| Soggetto passivo |
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| Privato/titolare di partita IVA |
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| Percentuale di possesso e mesi di possesso |
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| Contribuente residente Estero |
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| Per base imponibile |
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| Moltiplicatore per i fabbricati |
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| Importo minimo |
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| Abitazione principale |
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| Pertinenze abitazione principale |
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| Assimilazione ad abitazione principale |
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| Immobile di interesse storico/artistico |
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| Immobile ceduto in comodato tra genitori e figli |
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| Immobile in locazione |
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| Esenzione terreno agricolo |
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| Terreno ricadente in uno dei comuni di cui all’elenco della Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993 |
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| Orti e terreni incolti |
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| Area edificabile posseduta e condotta da coltivatore diretto/IAP |
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| Rendita variata in corso d’anno |
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| Importo IMU pagato nel 2025 |
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| Versamento |
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| Ravvedimento |
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(prezzi IVA esclusa)