5 dicembre 2025

Saldo IMU 2025

Infostudio n. 47 del 05.12.2025

 

Gentile Cliente, 

con la stesura del presente documento intendiamo informarLa in merito al versamento del saldo IMU 2025 in scadenza martedì 16 dicembre 2025.  

Premessa

Martedì 16 dicembre 2025 è l’ultimo giorno per effettuare il versamento dell’acconto IMU dovuto per il 2025 senza incorrere in sanzioni. 

In caso di omesso o tardivo versamento, dal 17 dicembre 2025 sarà possibile regolarizzare la violazione fruendo della riduzione delle sanzioni prevista dal ravvedimento.

L’IMU

Presupposto dell’imposta
  • Possesso di immobili

non colpisce l’abitazione principale, eccetto che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 (c.d. “di lusso”).

Soggetto attivoÈ il comune con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso.
Soggetti passivi

sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. 

Sono altresì soggetti passivi:

  • il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice, 
  • il concessionario di aree demaniali,
  • il locatario di immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.
Computo imposta

L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine: 

  • il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero;
  • il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.
Versamenti

L’IMU deve essere versata in due rate: 

  • la prima entro il 16 giugno 2025 
  • e la seconda, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, entro il 16 dicembre 2025.

È comunque possibile effettuare il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno.

1° rata - 16 giugno

è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi del 2024.

2° rata – 16 dicembre

deve essere eseguito sulla base delle aliquote risultanti dall’apposito prospetto informatizzato, che deve essere pubblicato, entro il 28 ottobre dell’anno di riferimento

Enti non commerciali

1° rata - 16 giugno anno n

 

di importo pari ciascuna al 50% dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno precedente

2° rata – 16 dicembre anno n

3° rata – 16 giugno anno n+1

a conguaglio sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote, nel sito informatico del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento.

Abitazione principale

L’IMU non è dovuta per l’abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. 

Categorie catastali NON di lusso

A2, A3, A4, A5, A6 e A7

ESENTI IMU

Categorie catastali di lusso

A1, A8 E A9

 NON ESENTI IMU

In tal caso, dall'imposta dovuta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

PertinenzeSono assoggettate al regime IMU dell’abitazione principale le pertinenze della stessa classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna di tali categorie, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Se il nucleo familiare ha dimora abituale e residenza in immobili diversi:
situati nello stesso Comuneubicati in comuni diversi
l’esenzione IMU si applica a ciascun immobile

Assimilazioni all’abitazione principale

  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
  • i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, adibiti ad abitazione principale;
  • la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
  • un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
  • su decisione del singolo comune, l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. 

Base imponibile

L’IMU si calcola applicando alla base imponibile l’aliquota fissata per la particolare fattispecie. La base imponibile è costituita dal valore dell’immobile determinato nei modi previsti dalla legge, come di seguito indicato.

TipologiaBase imponibile IMU
Iscritto in catasto

Valore catastale

(rendita rivalutata del 5% x moltiplicatore)

Tipologia fabbricatoMoltiplicatore IMU
  • Da A/1 a A/11 esclusa A/10
  • C/2, C/6 e C/7
160
B, C/3, C/4 e C/5140
A/10 e D/5 80
D (esclusa D/5)65
C/155

Classificabile categoria “D”

  • Non iscritto in catasto
  • Interamente posseduto da un’impresa
  • Distintamente contabilizzato

Valore contabile

(costo di bilancio x coefficiente ministeriale)

In caso di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

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Aree fabbricabili

il valore è costituito da quello venale al 1° gennaio dell'anno di imposizione ovvero dall'adozione degli strumenti urbanistici in caso di variazione in corso d’anno, avendo riguardo: 

  • alla zona territoriale di ubicazione, 
  • all'indice di edificabilità, 
  • alla destinazione d'uso consentita, 
  • agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, 
  • ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

Terreni agricoli

il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 %, un moltiplicatore pari a 135.

Non iscritto in catasto, diverso dai predetti

Rendita “proposta”

le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori, o, se antecedente, dalla data di utilizzo. 

Riduzioni base imponibile

Riduzione al 75%abitazioni locate a canone concordato
Riduzione base imponibile al 50%
  • fabbricati di interesse storico o artistico;
  • fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;
  • le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.
    Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
    In caso di morte del comodatario, il beneficio si estende al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.
  • per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione, diverso dall'Italia, per una e una sola unità immobiliare a uso abitativo, a condizione che non sia locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto.

Aliquote

La legge statale stabilisce, per ciascuna fattispecie, l’aliquota dell’IMU in una misura “standard” che può essere modificata dal comune, in aumento o in diminuzione, entro i margini di manovrabilità stabiliti dalla stessa legge.

Il comune determina le aliquote dell’IMU con delibera del Consiglio comunale, che a pena di inapplicabilità deve essere:

  •  approvata entro il termine per l’adozione del bilancio di previsione dell’anno di riferimento
  • pubblicata sul sito www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre dell’anno di riferimento.

A decorrere dall’anno 2025, la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU non deve essere più inviata al MEF ma deve essere redatta esclusivamente accedendo all'applicazione informatica.

La Legge di Bilancio 2023 ha stabilito che in caso di mancata pubblicazione del regolamento e del prospetto delle aliquote IMU entro il 28 ottobre si applicano le aliquote di base e non quelle vigenti nell’anno precedente.

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 Esenzioni 

La Legge di Bilancio 2023 ha previsto l’esenzione IMU per gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di violazione di domicilio e invasione di terreni o edifici o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. In tal caso, il soggetto passivo deve comunicare al comune interessato il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione.

Esenzioni a regime

  • gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  • i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
  • i fabbricati con destinazione ad usi culturali;
  • i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
  • i fabbricati di proprietà della Santa Sede;
  • i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
  • gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento di determinate attività con modalità non commerciali;
  • immobili dell'Accademia dei Lincei, anche se non direttamente utilizzati per le sue finalità istituzionali;
  • fabbricati del gruppo E (immobili a destinazione particolare) categorie da E/1 a E/9;

per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

Dal 1° gennaio 2022 i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall’IMU.

Terreni agricoli come di seguito qualificati:

  • posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole, indipendentemente dalla loro ubicazione;
  • ubicati nei comuni delle isole minori;
  • a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
  • ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 984/1977, sulla base dei criteri individuati dalla circolare n. 9/1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 della GU n. 141/1993.

 Sospensione adempimenti CAMPI FLEGREI

È prevista la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari (incluso l’acconto IMU) e contributivi, per i soggetti che alla data del 13 marzo 2025, avevano la residenza o la sede legale o la sede operativa dichiarata alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura negli immobili:

  • danneggiati e sgomberati per inagibilità in base ad appositi provvedimenti, a seguito del sisma del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025 che hanno interessato la zona dei Campi Flegrei
  • danneggiati per i quali, all’8 maggio 2025, sia stata chiesta la verifica di agibilità a seguito degli stessi eventi sismici e per i quali sia stato disposto lo sgombero per inagibilità.

I pagamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 10 dicembre 2025.

Modalità di versamento

Il versamento dell’IMU deve essere effettuato esclusivamente tramite una delle seguenti modalità:

  • modello F24;
  • bollettino postale c/c 1008857615;
  • piattaforma PAgoPA.

Compilazione F24

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Nel compilare il modello F24 bisogna:

  • indicare il codice catastale del comune in cui sono ubicati gli immobili;
  • indicare il codice tributo che identifica la tipologia di immobile per il quale si sta versando il tributo;
  • barrare la casella “Acconto” o “Saldo” a seconda di ciò che si sta versando;
  • barrare la casella “Ravvedimento” se trattasi di versamento per ravvedimento;
    Se il pagamento è effettuato in un’unica soluzione occorre barrare entrambe le caselle “Acc.” e “Saldo
  • indicare il n. di immobili, in corrispondenza del codice tributo, per i quali si sta effettuando il versamento;
  • indicare l’anno d’imposta cui si riferisce il tributo (es. 2025);
  • indicare l’importo che si sta versando;
  • indicare l’importo dell’eventuale credito che si sta utilizzando in compensazione.
Codici tributo IMU
Codici tributo Descrizione
3912

Abitazione principale e relative pertinenze

3913Fabbricati rurali ad uso strumentale
3914Terreni
3916Aree fabbricabili
3918Altri fabbricati

 

3925

3930

Immobili categoria D:

  • Imposta destinata allo Stato
  • Incremento destinato al Comune 
3939Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita
Soggetto tenuto al versamento – fattispecie particolari
Multiproprietàchi amministra il bene
Parti comuni edificioamministratore del condominio
Immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativacuratore o il commissario liquidatore, entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

ILIA – Friuli-Venezia Giulia

Dal 1° gennaio 2023, nel territorio regionale del Friuli-Venezia Giulia, è in vigore l’imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) che sostituisce l’IMU. Per il versamento dell’imposta in argomento occorre utilizzare i seguenti codici tributo:

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Accertamento e sanzioni

In presenza di omesso o tardivo versamento dell’IMU viene applicata una sanzione del 25%. La regolarizzazione della violazione può essere effettuata fruendo della riduzione delle sanzioni prevista dal ravvedimento operoso.

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Check list IMU

Nome e cognome 
Codice fiscale 
P.Iva 
Annotazioni 
Documentazione allegata

 

Tipologia immobile
  • Fabbricato
  • Terreno agricolo
  • Area fabbricabile
  • Immobile categoria D privo di rendita catastale
  • Fabbricato rurale strumentale
  • Fabbricato rurale abitativo 
Soggetto passivo
  • possessore a titolo di proprietà
  • titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie
  • ex coniuge assegnatario della casa coniugale
  • locatario dei beni in leasing
  • concessionario di beni demaniali
Privato/titolare di partita IVA
  • Il soggetto passivo è un privato
  • Il soggetto passivo è titolare di partita IVA
Percentuale di possesso e mesi di possesso
  • (%……………..)
  • ( mesi………….)
Contribuente residente Estero
  • SI
  • NO
Per base imponibile
  • Rendita catastale (Euro…………..)
  • Reddito dominicale (Euro………)
  • Valore area edificabile (Euro………)
Moltiplicatore per i fabbricati
  • 160 per i fabbricati del gruppo catastale da A/1 a A/11 esclusa A/10 e C/2, C/6 e C/7
  • 140 per i fabbricati delle categorie B, C/3, C/4 e C/5
  • 80 per i gruppi A/10 e D/5
  • 65 per la categoria D (esclusa D/5)
  • 55 per la categoria C/1
Importo minimo
  • 12 euro
  • Altro importo (Euro………….)
Abitazione principale
  • Categoria non di lusso (A2, A3, A4, A5, A6 e A7)
  • Categoria di lusso (A/1, A/8 ed A/9)
Pertinenze abitazione principale
  • C/2 (n………..)
  • C/6 (n………)
  • C/7 (n……….) 
Assimilazione ad abitazione principale
  • SI
  • NO
Immobile di interesse storico/artistico
  • SI
  • NO
Immobile ceduto in comodato tra genitori e figli
  • SI
  • NO
  • Decesso comodatario
  • Il comodato continua con il coniuge superstite
  • Presenza di figli minori per il coniuge superstite
Immobile in locazione
  • Canone concordato
  • Canone libero
Esenzione terreno agricolo
  • Terreno agricolo posseduto e condotto da coltivatore diretto o IAP, ovunque ubicati
  • Terreno ubicato nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla Legge 28 dicembre 2001, n. 448
  • Terreno a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile
  • Terreno ricadente in uno dei comuni di cui all’elenco della Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993
Terreno ricadente in uno dei comuni di cui all’elenco della Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993
  • Nessuna sigla
  • Sigla PD
  • Comune oggetto di fusione
Orti e terreni incolti
  • Dotati di reddito dominicale (stessa disciplina IMU prevista per terreni agricoli)
  • Privi di reddito dominicale
Area edificabile posseduta e condotta da coltivatore diretto/IAP
  • SI
  • NO
Rendita variata in corso d’anno
  • D’ufficio
  • Su domanda del possessore
Importo IMU pagato nel 2025
  • Acconto 2025 ……………….
  • Saldo 2025  ……………………
Versamento
  • F24
  • Bollettino c/c
  • Bonifico (residenti estero)
  • Pago PA
Ravvedimento
  • SI (data ravvedimento ……./………/…………)
  • NO

 

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  • Infografica - Infostudio - Saldo IMU 2025.pdf (1.2 MB)
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