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Gentile Cliente,
con la stesura del seguente documento intendiamo informarla in merito all’invio, entro il 2 dicembre 2025, della Comunicazione integrativa, indispensabile per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti effettuati nella ZES Unica.
Per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti effettuati nella ZES Unica, gli operatori che hanno validamente presentato entro lo scorso 30 maggio la comunicazione preventiva, prevista dall’articolo 1, comma 486 della Legge n.207/2025, per attestare l’avvenuta realizzazione entro il 15 novembre 2025 degli investimenti indicati relativi ai programmi agevolabili, entro il 2 dicembre 2025 devono presentare la Comunicazione integrativa; tramite il software messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Si considera tempestiva la Comunicazione integrativa trasmessa alla data di scadenza del termine e nei quattro giorni precedenti ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi a tale termine.
Inoltre, nei tempi descritti è possibile:
La Comunicazione integrativa non deve indicare un ammontare di investimenti superiore a quello riportato nella comunicazione preventiva.
La Comunicazione integrativa inviata successivamente al termine di presentazione è scartata in fase di accoglienza.
Oltre i termini di presentazione possono essere accolte eventuali Comunicazioni rettificative dei dati del quadro C, nei casi di Comunicazione integrative sottoposte al controllo antimafia risultate incomplete, solo se pervenute entro 60 giorni dal rilascio dell’apposita ricevuta.
Inoltre, la Comunicazione integrativa può essere scartata nei seguenti casi:
L’investimento di una determinata struttura produttiva si considera modificato rispetto a quanto indicato nella Comunicazione se è variato l’importo investito con riferimento alle singole tipologie di beni acquisiti (impianti, macchinari, attrezzature e immobili). Pertanto, qualsiasi variazione in diminuzione degli importi riferiti a dette tipologie di beni deve considerarsi un minore investimento.
Per quanto riguarda i dati indicati nella Comunicazione integrativa, non è possibile:
Se il beneficiario, per qualsiasi motivo, vuole annullare gli effetti della comunicazione integrativa inviata può utilizzare il modello della Comunicazione integrativa e barrare la casella relativa all’annullamento, presente nel frontespizio. In tal caso, i quadri A, B, C ed E non vanno compilati e nel riquadro “Dichiarazione sostitutiva di atto notorio” non va apposta la firma.
Tale scelta comporta l’annullamento di tutte le comunicazioni integrative precedentemente trasmesse con conseguente decadenza dall’agevolazione.


In caso di operazioni straordinarie comportanti il trasferimento dell’azienda nel cui ambito sono rinvenibili i beni agevolati da cui origina il credito d’imposta, intervenute successivamente alla presentazione da parte del dante causa della Comunicazione, il soggetto avente causa deve indicare nella comunicazione integrativa:
Nel caso in cui, a seguito dell’operazione straordinaria, il credito sia trasferito solo parzialmente al soggetto avente causa va barrata la casella “Trasferimento parziale credito”.
Nell’ipotesi particolare in cui il soggetto beneficiario abbia presentato la comunicazione e successivamente acquisisca, a seguito di operazione straordinaria, un’azienda nel cui ambito sono rinvenibili i beni agevolati per i quali il soggetto dante causa aveva presentato, a sua volta, la propria Comunicazione, il soggetto avente causa deve presentare comunicazioni integrative distinte relativamente alle due diverse posizioni. In particolare, nella comunicazione integrativa riferita alla propria posizione non va compilato il campo “Codice fiscale avente causa” nel riquadro “Operazioni straordinarie” del frontespizio che va, invece, compilato nella comunicazione integrativa riferita alla posizione del soggetto dante causa.

In questo quadro vanno indicati i dati relativi a ciascun progetto d’investimento e l’ammontare complessivo del credito d’imposta di cui l’impresa intende fruire.
Se la Comunicazione integrativa si riferisce a più progetti d’investimento, per ciascuno di essi va compilato un distinto modulo di questo quadro, numerandolo progressivamente. In tal caso il rigo A1 va compilato solo sul primo modulo, riportando l’ammontare complessivo dell’investimento e del credito d’imposta di tutti i progetti indicati nella comunicazione integrativa.

Nel rigo A2, caselle da 1 a 4, va barrata la casella corrispondente al progetto da realizzare (può essere barrata una sola casella).
Nel rigo A2, casella 5, va indicato il numero delle strutture produttive nelle quali è realizzato il progetto di investimento,
Nel rigo A2, colonne 10 e 11, va riportata la somma, rispettivamente, degli importi indicati nelle colonne 6 e 7 del rigo B19 per ciascuna struttura produttiva riferita al medesimo progetto di investimento.

Nel rigo A3 va indicato l’ambito tematico nel quale l’investimento è realizzato.

Nella sezione IV va riportata, in forma libera con un minimo di 300 caratteri, la descrizione del progetto d’investimento, con particolare riferimento alla descrizione dei singoli beni, laddove indicati nei righi da B30 a B35 della sezione III del quadro B, e delle loro caratteristiche tecnico produttive, evidenziando degli aspetti qualificanti.
La compilazione di questa sezione è obbligatoria.
Nel quadro B vanno indicati i dati delle strutture produttive destinatarie del progetto o dei progetti di investimento.
Per ciascuna struttura produttiva va compilato un distinto modulo del quadro, numerandolo progressivamente.

Nel rigo B1 va indicato il numero del modulo del quadro A relativo al progetto d’investimento realizzato nella struttura produttiva. Se l’investimento nella corrispondente struttura produttiva indicata nel quadro B della comunicazione originaria non è stato effettivamente realizzato il presente rigo non va valorizzato.

Nel rigo B2, vanno riportati i dati relativi all’ubicazione della struttura produttiva destinataria dell’investimento nonché il codice dell’attività economica svolta nell’unità produttiva.
Il codice comune e il codice attività (ATECO 2025) devono essere presenti in Anagrafe Tributaria e visibili nell’area riservata dell’impresa sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.
La casella “Casi particolari” va compilata indicando:

Nel rigo B10 vanno indicati:
Se l’investimento nella struttura produttiva indicata nel quadro B della comunicazione originaria non è stato effettivamente realizzato, va comunque compilato il relativo modulo del quadro B nella comunicazione integrativa riportando i dati richiesti nella sezione I e barrando la casella “Investimento non realizzato” (non vanno, invece, compilati i righi da B10 a B19). In tal caso, non va valorizzato il rigo B1.
Se l'investimento nella struttura produttiva indicata nel quadro B della comunicazione originaria è stato parzialmente realizzato, oltre alla sezione I va compilata la sezione II riportando i minori importi dell'investimento realizzato e del corrispondente credito.

Nella sezione III, va indicato l’ammontare complessivo dei costi dei beni acquisiti, distinti in relazione alla tipologia di investimento. Il rigo B35 va compilato nel caso in cui i beni acquisiti non ricadano in alcuno degli ambiti previsti nei righi da B30 a B34 e per l’indicazione del costo dei terreni e dei beni immobili strumentali.

In questo quadro vanno riportati i codici fiscali delle persone fisiche indicate nell’articolo 85 e nell’articolo 91, comma 5, del decreto legislativo n. 159 del 2011 per le quali va richiesta la documentazione antimafia, nonché i codici fiscali dei loro familiari conviventi di maggiore età.
A tal fine, tutti i soggetti per i quali va richiesta la documentazione antimafia devono consegnare al firmatario della comunicazione/dichiarazione telematica (beneficiario/soggetto incaricato) la prescritta dichiarazione sostitutiva attestante i familiari conviventi, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, debitamente sottoscritta, unitamente alla copia di un documento di identità.

Il quadro va compilato nel caso in cui il richiedente, in relazione ai medesimi beni strumentali oggetto della comunicazione integrativa, abbia ottenuto oppure richiesto altre agevolazioni (diverse dagli aiuti di Stato), aiuti di Stato o aiuti “de minimis”.

Nella sezione I vanno riportati gli estremi delle fatture elettroniche ricevute dallo SDI, relative alle acquisizioni dei beni agevolabili.
In particolare, va indicato:
Nella sezione II vanno riportati gli estremi della certificazione.

In particolare, va indicato:
Nella colonna “Codice fiscale”, va indicato il codice fiscale del soggetto che ha rilasciato la certificazione.
Trattasi, in particolare:
(prezzi IVA esclusa)