21 novembre 2025

ZES Unica, invio comunicazione integrativa entro il 2 dicembre 2025

Infostudio n.45 del 21/11/2025
Autore: Redazione Fiscal Focus

Gentile Cliente, 

con la stesura del seguente documento intendiamo informarla in merito all’invio, entro il 2 dicembre 2025, della Comunicazione integrativa, indispensabile per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti effettuati nella ZES Unica.

Comunicazione integrativa: invio entro il 2 dicembre 2025

Per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti effettuati nella ZES Unica, gli operatori che hanno validamente presentato entro lo scorso 30 maggio la comunicazione preventiva, prevista dall’articolo 1, comma 486 della Legge n.207/2025, per attestare l’avvenuta realizzazione entro il 15 novembre 2025 degli investimenti indicati relativi ai programmi agevolabili, entro il 2 dicembre 2025 devono presentare la Comunicazione integrativa; tramite il software messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. 

Si considera tempestiva la Comunicazione integrativa trasmessa alla data di scadenza del termine e nei quattro giorni precedenti ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi a tale termine. 
 

Inoltre, nei tempi descritti è possibile:

  • inviare una nuova Comunicazione integrativa, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa, in tale ipotesi l’ultima comunicazione validamente inviata sostituisce tutte quelle precedentemente trasmesse;
  • annullare la Comunicazione integrativa precedentemente trasmessa. tale scelta comporta l’annullamento di tutte le comunicazioni integrative precedentemente trasmesse con conseguente decadenza dall’agevolazione. 

La Comunicazione integrativa non deve indicare un ammontare di investimenti superiore a quello riportato nella comunicazione preventiva. 

Ipotesi di scarto

La Comunicazione integrativa inviata successivamente al termine di presentazione è scartata in fase di accoglienza. 

Oltre i termini di presentazione possono essere accolte eventuali Comunicazioni rettificative dei dati del quadro C, nei casi di Comunicazione integrative sottoposte al controllo antimafia risultate incomplete, solo se pervenute entro 60 giorni dal rilascio dell’apposita ricevuta.

Inoltre, la Comunicazione integrativa può essere scartata nei seguenti casi:

  • il richiedente non è titolare di una partita IVA alla data di invio della Comunicazione;
  • gli estremi delle fatture elettroniche indicate nel quadro E non corrispondono con i dati presenti nella relativa banca dati dell’Agenzia delle Entrate;
  • il codice attività e il codice catastale del comune riferiti a ciascuna struttura produttiva, indicati nel quadro B, non corrispondono con quelli comunicati all’Agenzia delle entrate;
  • i dati indicati nella Comunicazione integrativa sono incongruenti rispetto a quelli indicati nella Comunicazione precedentemente presentata.

Modifiche Comunicazione integrativa

L’investimento di una determinata struttura produttiva si considera modificato rispetto a quanto indicato nella Comunicazione se è variato l’importo investito con riferimento alle singole tipologie di beni acquisiti (impianti, macchinari, attrezzature e immobili). Pertanto, qualsiasi variazione in diminuzione degli importi riferiti a dette tipologie di beni deve considerarsi un minore investimento. 

Per quanto riguarda i dati indicati nella Comunicazione integrativa, non è possibile:

  • aumentare l’importo dell’investimento complessivo;
  • aumentare gli importi indicati nella colonna 1 dei righi da B11 a B14 (quadro B);
  • aumentare il numero di progetti (quadro A);
  • aumentare il numero di strutture produttive (quadro B);
  • modificare l’ubicazione delle strutture produttive per gli investimenti realizzati (quadro B).

Annullamento Comunicazione integrativa precedente

Se il beneficiario, per qualsiasi motivo, vuole annullare gli effetti della comunicazione integrativa inviata può utilizzare il modello della Comunicazione integrativa e barrare la casella relativa all’annullamento, presente nel frontespizio. In tal caso, i quadri A, B, C ed E non vanno compilati e nel riquadro “Dichiarazione sostitutiva di atto notorio” non va apposta la firma. 

Tale scelta comporta l’annullamento di tutte le comunicazioni integrative precedentemente trasmesse con conseguente decadenza dall’agevolazione.

Comunicazione integrativa

Operazioni straordinarie

Operazioni straordinarie

In caso di operazioni straordinarie comportanti il trasferimento dell’azienda nel cui ambito sono rinvenibili i beni agevolati da cui origina il credito d’imposta, intervenute successivamente alla presentazione da parte del dante causa della Comunicazione, il soggetto avente causa deve indicare nella comunicazione integrativa: 

  • nel riquadro “Impresa beneficiaria” il codice fiscale del soggetto dante causa;
  • nel riquadro “operazioni straordinarie”, il codice fiscale dell’avente causa. 

Nel caso in cui, a seguito dell’operazione straordinaria, il credito sia trasferito solo parzialmente al soggetto avente causa va barrata la casella “Trasferimento parziale credito”.

 Nell’ipotesi particolare in cui il soggetto beneficiario abbia presentato la comunicazione e successivamente acquisisca, a seguito di operazione straordinaria, un’azienda nel cui ambito sono rinvenibili i beni agevolati per i quali il soggetto dante causa aveva presentato, a sua volta, la propria Comunicazione, il soggetto avente causa deve presentare comunicazioni integrative distinte relativamente alle due diverse posizioni. In particolare, nella comunicazione integrativa riferita alla propria posizione non va compilato il campo “Codice fiscale avente causa” nel riquadro “Operazioni straordinarie” del frontespizio che va, invece, compilato nella comunicazione integrativa riferita alla posizione del soggetto dante causa.

Quadro A – Dati relativi al progetto d’investimento e al credito d’imposta
 Quadro A

In questo quadro vanno indicati i dati relativi a ciascun progetto d’investimento e l’ammontare complessivo del credito d’imposta di cui l’impresa intende fruire. 

Se la Comunicazione integrativa si riferisce a più progetti d’investimento, per ciascuno di essi va compilato un distinto modulo di questo quadro, numerandolo progressivamente. In tal caso il rigo A1 va compilato solo sul primo modulo, riportando l’ammontare complessivo dell’investimento e del credito d’imposta di tutti i progetti indicati nella comunicazione integrativa. 
 

Quadro A – Sezione II

Quadro A - Sezione II

Nel rigo A2, caselle da 1 a 4, va barrata la casella corrispondente al progetto da realizzare (può essere barrata una sola casella). 

 Nel rigo A2, casella 5, va indicato il numero delle strutture produttive nelle quali è realizzato il progetto di investimento, 

Nel rigo A2, colonne 10 e 11, va riportata la somma, rispettivamente, degli importi indicati nelle colonne 6 e 7 del rigo B19 per ciascuna struttura produttiva riferita al medesimo progetto di investimento.

Quadro A – Sezione III 

Quadro A - Sezione III

Nel rigo A3 va indicato l’ambito tematico nel quale l’investimento è realizzato. 

Quadro A – Sezione IVQuadro A - Sezione IV

Nella sezione IV va riportata, in forma libera con un minimo di 300 caratteri, la descrizione del progetto d’investimento, con particolare riferimento alla descrizione dei singoli beni, laddove indicati nei righi da B30 a B35 della sezione III del quadro B, e delle loro caratteristiche tecnico produttive, evidenziando degli aspetti qualificanti. 

La compilazione di questa sezione è obbligatoria. 

Quadro B – Dati della struttura produttiva


Nel quadro B vanno indicati i dati delle strutture produttive destinatarie del progetto o dei progetti di investimento. 

Per ciascuna struttura produttiva va compilato un distinto modulo del quadro, numerandolo progressivamente. 

Rigo B1

Nel rigo B1 va indicato il numero del modulo del quadro A relativo al progetto d’investimento realizzato nella struttura produttiva. Se l’investimento nella corrispondente struttura produttiva indicata nel quadro B della comunicazione originaria non è stato effettivamente realizzato il presente rigo non va valorizzato.

Quadro B – Sezione I
 Quadro B

Nel rigo B2, vanno riportati i dati relativi all’ubicazione della struttura produttiva destinataria dell’investimento nonché il codice dell’attività economica svolta nell’unità produttiva.

Il codice comune e il codice attività (ATECO 2025) devono essere presenti in Anagrafe Tributaria e visibili nell’area riservata dell’impresa sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.

La casella “Casi particolari” va compilata indicando:

  • il codice 1, dalle imprese che operano nel settore del noleggio di unità da diporto;
  • il codice 2, dalle imprese che esercitano un’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli rientrante nell’ambito di applicazione del Regolamento. L’utilizzo del presente codice comporta la dichiarazione, ai sensi dell’articolo 47 del DPR n. 445/2000, di quanto riportato al punto u) della dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Quadro B – Sezione II
 Quadro B - Sezione II

Nel rigo B10 vanno indicati:

  • nella colonna 1, l’importo dell’investimento realizzato, per il quale è stata rilasciata la certificazione, documentato tramite fatture elettroniche. Gli estremi relativi alla certificazione e a tali fatture vanno riportati nel quadro E;
  • nella colonna 2, l’importo dell’investimento realizzato, per il qualeè stata rilasciata la certificazione, ma non documentabile tramite fatture elettroniche e/o acquisito mediante contratti di locazione finanziaria. Gli estremi relativi alla certificazione vanno riportati nel quadro E.

 Se l’investimento nella struttura produttiva indicata nel quadro B della comunicazione originaria non è stato effettivamente realizzato, va comunque compilato il relativo modulo del quadro B nella comunicazione integrativa riportando i dati richiesti nella sezione I e barrando la casella “Investimento non realizzato” (non vanno, invece, compilati i righi da B10 a B19). In tal caso, non va valorizzato il rigo B1. 
  


Se l'investimento nella struttura produttiva indicata nel quadro B della comunicazione originaria è stato parzialmente realizzato, oltre alla sezione I va compilata la sezione II riportando i minori importi dell'investimento realizzato e del corrispondente credito.

Quadro B – Sezione III
 Quadro B - Sezione III

 

Nella sezione III, va indicato l’ammontare complessivo dei costi dei beni acquisiti, distinti in relazione alla tipologia di investimento. Il rigo B35 va compilato nel caso in cui i beni acquisiti non ricadano in alcuno degli ambiti previsti nei righi da B30 a B34 e per l’indicazione del costo dei terreni e dei beni immobili strumentali.

 

Quadro C – Elenco soggetti sottoposti alla verifica antimafia
 Quadro C

In questo quadro vanno riportati i codici fiscali delle persone fisiche indicate nell’articolo 85 e nell’articolo 91, comma 5, del decreto legislativo n. 159 del 2011 per le quali va richiesta la documentazione antimafia, nonché i codici fiscali dei loro familiari conviventi di maggiore età.

A tal fine, tutti i soggetti per i quali va richiesta la documentazione antimafia devono consegnare al firmatario della comunicazione/dichiarazione telematica (beneficiario/soggetto incaricato) la prescritta dichiarazione sostitutiva attestante i familiari conviventi, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, debitamente sottoscritta, unitamente alla copia di un documento di identità.

Quadro D – Altre agevolazioni concesse o richieste inclusi gli aiuti “de minimis”
 Quadro D

Il quadro va compilato nel caso in cui il richiedente, in relazione ai medesimi beni strumentali oggetto della comunicazione integrativa, abbia ottenuto oppure richiesto altre agevolazioni (diverse dagli aiuti di Stato), aiuti di Stato o aiuti “de minimis”.

Quadro E – Estremi fatture e certificazione
 Quadro E

Nella sezione I vanno riportati gli estremi delle fatture elettroniche ricevute dallo SDI, relative alle acquisizioni dei beni agevolabili.

In particolare, va indicato:

  • in colonna 1: il numero della fattura;
  • in colonna 2: il codice identificativo SDI;
  • in colonna 3: l’importo agevolabile al netto dell’IVA (incluso nella colonna 1 dei righi B10 e/o B20);
  • in colonna 4:  il numero del modulo del quadro B relativo alla struttura produttiva cui si riferisce l’acquisto;
  • in colonna 5: il codice fiscale del soggetto cui è intestata la fattura qualora a seguito di operazioni straordinarie, comportanti il trasferimento dell’azienda nel cui ambito sono rinvenibili i beni agevolati da cui origina il credito d’imposta, tale soggetto sia diverso dall’impresa beneficiaria indicata nel primo riquadro del frontespizio.

Quadro E – Sezione II

Nella sezione II vanno riportati gli estremi della certificazione.

Quadro E - Sezione II

In particolare, va indicato:

  • in colonna 1: la data della certificazione;
  • in colonna 2: l’identificativo della certificazione qualora presente.

Nella colonna “Codice fiscale”, va indicato il codice fiscale del soggetto che ha rilasciato la certificazione.

Trattasi, in particolare:

  • del revisore legale iscritto nel Registro istituito presso il MEF (in tal caso va indicato, nella casella “Soggetto”, il codice 1);
  • del responsabile della revisione (ad esempio il socio o l’amministratore) se trattasi di società di revisione iscritta nel Registro istituito presso il MEF (in tal caso va indicato nella casella “Soggetto”, il codice 2). Occorre compilare, inoltre, un distinto campo nel quale indicare il codice fiscale della società di revisione, avendo cura di
  • riportare nella casella “Soggetto” il codice 3;
  • del collegio sindacale con incarico anche di revisione legale  (in tal caso va indicato, nella casella “Soggetto” per ciascun membro, il codice 4).
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