5 dicembre 2025

Bonus Giovani under 35, agevolazione in scadenza a fine anno

Infostudio Lavoro n. 43 - 2025
Autore: Salvatore Cortese

 

Gentile Cliente, 

 

il prossimo 31 dicembre scade il termine per le assunzioni agevolate di giovani under 35, ai sensi dell’articolo 22 del Decreto Coesione. Si tratta, come noto, di un esonero contributivo totale, concedibile fino a un massimo di 650 euro mensili al ricorrere di determinate condizioni.

Con la presente informativa, si fornisce un quadro generale delle misure in oggetto. 

Certi di aver fatto cosa gradita, restiamo a disposizione per una consulenza dettagliata.

Premessa

L’articolo 22 del D.L. n. 60/2024 (decreto Coesione), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95/2024, prevede un esonero contributivo totale in favore dei datori di lavoro privati che, fino al 31 dicembre 2025, assumono a tempo indeterminato giovani under 35.

L’agevolazione consente ai datori di lavoro interessati di ottenere un risparmio contributivo variabile da un minimo di 500 fino a un massimo di 650 euro su base mensile per un massimo di 24 mesi, a partire dalla data dell’evento incentivato.

Assunzioni agevolabili

Il Bonus Giovani è riconosciuto in favore dei datori di lavoro privati per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato di soggetti che alla data dell’evento incentivato:

  • non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età (dovendosi intendere un’età inferiore o uguale a 34 anni e 364 giorni);
  • non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa.

L’esonero spetta anche per:

  • i rapporti di lavoro part-time;
  • i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa;
  • le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché la somministrazione sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato.

Diversamente, non si applica:

  • ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di lavoro di apprendistato, in relazione ai quali il quadro normativo vigente già prevede l’applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria;
  • per le assunzioni con contratto di lavoro intermittente o a chiamata, ancorché stipulati a tempo indeterminato.

Misura dell'esonero

L’esonero è pari al 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, nel limite massimo di

  • 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore, in relazione alle assunzioni effettuate su tutto il territorio nazionale dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 (articolo 22, comma 1, D.L. n. 60/2024);
  • 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore, in relazione alle assunzioni/trasformazioni effettuate dal 31 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 nelle regioni della ZES, ossia Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna (articolo 22, comma 3, D.L. n. 60/2024).

Condizionalità

Il diritto alla fruizione del Bonus, oltre al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione e a quello della regolarità contributiva, è subordinato al rispetto di specifici presupposti, tra i quali:

  • il lavoratore, alla data della nuova assunzione o della trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato, non deve avere compiuto trentacinque anni di età (tale requisito è richiesto solo alla data della prima assunzione/trasformazione a tempo indeterminato incentivata);
  • il lavoratore, nell’arco della sua vita lavorativa, non deve essere mai stato occupato a tempo indeterminato (i periodi di apprendistato, svolti in precedenza, non sono ostativi al riconoscimento dell’agevolazione);
  • i datori di lavoro non devono avere proceduto, nei sei mesi precedenti all’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nella stessa unità produttiva;
  • i datori di lavoro non devono procedere, nei sei mesi successivi all’assunzione, al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero in oggetto o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo (la violazione di tale divieto comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito). 

Inoltre, per tutte le assunzioni effettuate dal 1° luglio 2025, per ottenere il Bonus occorre provare l’incremento occupazionale rispetto alla media dei 12 mesi precedenti. 

Inizialmente, infatti, il requisito dell’incremento occupazionale netto doveva essere rispettato solamente per le assunzioni effettuate nella zona ZES unica per il Mezzogiorno.

Compatibilità con altre misure agevolative

Il Bonus Giovani non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni previsti dalla normativa vigente, ma è compatibile con la maxideduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del D.lgs. n. 216/2023.

Modalità di presentazione della domanda

Per poter accedere al beneficio, i datori di lavoro devono  presentare domanda all’Inps, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line, disponibile nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) - Incentivi Decreto Coesione – Articolo 22- Giovani”.

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