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Un professionista che determina il reddito di lavoro autonomo secondo le regole ordinarie, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, nel corso del 2025 sostiene costi per l’acquisizione di tre distinti elementi immateriali utilizzati nell’attività professionale. Acquisisce la clientela e la denominazione di uno studio in cessazione per un corrispettivo complessivo di euro 150.000, di cui 120.000 euro riferiti alla clientela e 30.000 euro alla denominazione dello studio. Acquista inoltre da un editore, per 40.000 euro, i diritti di utilizzazione economica di un’opera dell’ingegno di natura scientifica. Sottoscrive infine, per un corrispettivo di 24.000 euro, un contratto di licenza della durata di otto anni per l’utilizzo di un software gestionale specialistico, che attribuisce esclusivamente un diritto d’uso pluriennale e non i diritti di utilizzazione economica del software. Gli importi indicati sono al netto dell’IVA eventualmente detraibile e i relativi corrispettivi sono stati integralmente pagati nel 2025.
Quali quote riferite ai diversi elementi immateriali devono essere indicate nel rigo RE10A del modello Redditi PF 2026? Qual è l’importo complessivamente deducibile nel periodo d’imposta 2025? Come devono essere riportati, in un prospetto extracontabile, i costi già dedotti e quelli ancora deducibili?
Il caso è disciplinato dall’articolo 54-sexies, commi 1, 2 e 3, del TUIR. Le tre disposizioni regolano, rispettivamente, la deduzione del costo dei diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno, degli altri diritti di natura pluriennale e del costo di acquisizione della clientela e degli elementi immateriali relativi alla denominazione o ad altri elementi distintivi dell’attività artistica o professionale. La disciplina si applica dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024; per i professionisti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, la prima applicazione riguarda quindi il 2025 e trova evidenza nel modello Redditi PF 2026.
Nel rigo RE10A, denominato «Spese relative a beni ed elementi immateriali», devono essere indicate le quote annualmente deducibili. Nel medesimo rigo confluiscono elementi immateriali soggetti a criteri di deduzione differenti: il costo di acquisizione della clientela e degli elementi immateriali relativi alla denominazione o ad altri elementi distintivi dell’attività è deducibile in quote non superiori a un quinto, ai sensi del comma 3 dell’articolo 54-sexies del TUIR; il costo dei diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno è deducibile in quote non superiori al 50 per cento, ai sensi del comma 1; il costo degli altri diritti di natura pluriennale è deducibile in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge, ai sensi del comma 2.
Nel caso di specie, il costo di 150.000 euro sostenuto per l’acquisizione della clientela e della denominazione è deducibile in una quota annuale massima di 30.000 euro, corrispondente al 20 per cento del costo complessivo. Il pagamento integrale del corrispettivo nel 2025 non incide sulla misura della quota deducibile, che è determinata in base al costo complessivo indipendentemente dal calendario dei pagamenti. Il costo di 40.000 euro relativo ai diritti di utilizzazione economica dell’opera dell’ingegno è deducibile, nel 2025, per un importo massimo di 20.000 euro, in applicazione del limite del 50 per cento. Poiché il contratto attribuisce un mero diritto d’uso pluriennale e non i diritti di utilizzazione economica del software, il relativo costo rientra tra gli altri diritti di natura pluriennale di cui al comma 2. Il costo di 24.000 euro è quindi deducibile in otto quote annuali di 3.000 euro, determinate in base alla durata contrattuale. La quota complessivamente deducibile nel periodo d’imposta 2025, da indicare nel rigo RE10A, ammonta quindi a 53.000 euro.
L'indicazione dell'intero costo storico di euro 214.000 nel rigo RE10A, ovvero il suo inserimento nel rigo RE19 tra le altre spese documentate, produrrebbe una deduzione non spettante pari a euro 161.000 nel periodo d'imposta 2025, con effetti diretti sulla determinazione del reddito professionale, sull'imposta dovuta e sulle relative addizionali. Non si tratterebbe di un errore meramente formale, poiché l’indebita deduzione inciderebbe sulla determinazione della base imponibile.
Il quadro RE non prevede un apposito rigo per l’indicazione del costo residuo ancora deducibile. Dopo l’indicazione della quota annuale di 53.000 euro, le quote residue devono quindi essere riportate in un prospetto extracontabile. Per ciascun elemento immateriale, il prospetto deve indicare il costo originario, la data di acquisizione, il criterio di deduzione applicato, le quote già dedotte e il costo residuo ancora deducibile. Ipotizzando l’applicazione della quota massima consentita in ciascun periodo d’imposta, il costo della clientela e della denominazione sarà integralmente dedotto nei cinque periodi d’imposta dal 2025 al 2029, mediante quote annuali di 30.000 euro; il costo dei diritti sull’opera dell’ingegno sarà integralmente dedotto in due periodi d’imposta, mediante quote di 20.000 euro; il costo della licenza del software gestionale sarà dedotto mediante quote annuali di 3.000 euro dal 2025 al 2032.
Il prospetto consente di ricostruire, anche in sede di controllo, i criteri di deduzione applicati e le quote ancora deducibili.