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Valore netto contabile di 500.000 euro (costo storico 800.000, fondo ammortamento 300.000). Il valore di mercato, risultante da perizia, è pari a 800.000 euro. Il patrimonio netto è di 1.050.000 euro (capitale 200.000, riserve 850.000). Il valore catastale rivalutato ai fini dell’opzione per il criterio automatico è di 650.000 euro. Come contabilizzare l’assegnazione con emersione del plusvalore e come si determina la base imponibile dell’imposta sostitutiva?
Sotto il profilo civilistico-contabile, seguendo l’impostazione raccomandata dal CNDCEC, l’assegnazione deve essere rilevata facendo emergere il plusvalore latente incorporato nel bene. In particolare, poiché il valore di assegnazione è pari a 800.000 euro e il valore netto contabile è di 500.000 euro, si genera una plusvalenza civilistica di 300.000 euro. Contabilmente, si procede, dunque, all’eliminazione del cespite per il suo costo storico di 800.000 euro, allo storno del relativo fondo ammortamento di 300.000 euro, alla rilevazione della plusvalenza a conto economico per 300.000 euro e, sul lato del patrimonio netto, alla riduzione delle riserve per 800.000 euro, cioè per il valore attribuito al bene assegnato ai soci. Considerato che il patrimonio netto complessivo è pari a 1.050.000 euro (capitale 200.000 euro e riserve 850.000 euro), l’operazione incide sulle riserve disponibili, ma senza intaccare il capitale sociale: a seguito dell’assegnazione, infatti, le riserve si riducono a 50.000 euro, con conseguente necessità di valutare con attenzione la residua consistenza del patrimonio netto e la natura delle poste utilizzate.
Sotto il profilo fiscale, la plusvalenza civilistica emersa non concorre ordinariamente alla formazione del reddito d’impresa, in quanto viene neutralizzata mediante variazione in diminuzione nel quadro RF del modello Redditi. La tassazione avviene infatti secondo il regime sostitutivo previsto per l’assegnazione agevolata. La base imponibile dell’imposta sostitutiva non coincide con la plusvalenza civilistica di 300.000 euro, bensì con la differenza tra il valore fiscalmente rilevante dell’assegnazione e il costo fiscalmente riconosciuto del bene. Se si adotta il valore normale risultante dalla perizia (800.000 euro), la base imponibile è pari a 300.000 euro. Se invece si opta, ove consentito, per il criterio catastale automatico (650.000 euro), la base imponibile si riduce a 150.000 euro. Su tale ammontare si applica l’imposta sostitutiva dell’8%, ovvero del 10,5% se la società è considerata non operativa. Ne deriva, quindi, un’imposta pari a 24.000 euro nell’ipotesi di base imponibile di 300.000 euro e aliquota dell’8%, ovvero pari a 31.500 euro con aliquota del 10,5%; se invece la base imponibile è pari a 150.000 euro, l’imposta sostitutiva risulta pari a 12.000 euro con aliquota dell’8% e a 15.750 euro con aliquota del 10,5%.
Quanto agli adempimenti, occorrono la delibera assembleare di assegnazione, la perizia di stima, l’atto notarile, la corretta rilevazione contabile dell’operazione, la compilazione del quadro RS per esercitare l’opzione agevolativa e il versamento dell’imposta sostitutiva, con pagamento del 60% entro il 30 settembre 2026 e del 40% entro il 30 novembre 2026.