6 maggio 2026
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6 maggio 2026

Cessione quote Srl a valore nominale: quando il Fisco può contestarla?

Autore: Redazione Fiscal Focus

Quali sono i presupposti e gli elementi probatori che consentono all’Agenzia delle Entrate di contestare una cessione di quote di s.r.l. effettuata a valore nominale?

La cessione di quote di una società a responsabilità limitata al valore nominale rappresenta un'operazione civilisticamente legittima, in quanto espressione della piena autonomia negoziale delle parti garantita dall’art. 1322 c.c. Non sussiste, infatti, alcun obbligo normativo che imponga di alienare le partecipazioni al loro valore di mercato o al valore del patrimonio netto. Tuttavia, sotto il profilo fiscale, l’Amministrazione Finanziaria osserva con particolare attenzione queste transazioni, poiché uno scostamento rilevante tra il prezzo dichiarato e il valore economico effettivo della quota può far presumere l'occultamento di base imponibile.

Il presupposto cardine per una contestazione è l'ipotesi di percezione di un corrispettivo "in nero", ovvero non dichiarato nell'atto di cessione. Ai fini delle imposte dirette, la disciplina di riferimento è contenuta nell’art. 67, comma 1, lett. c) e c-bis) del TUIR, che assoggetta a tassazione le plusvalenze realizzate come redditi diversi. Qualora l'Ufficio ritenga che il prezzo indicato nell'atto sia simulato, ha il potere di procedere a rettifica utilizzando gli strumenti dell’accertamento analitico-induttivo previsti dall’art. 39 del D.P.R. n. 600/1973, a patto che esistano elementi gravi, precisi e concordanti idonei a dimostrare l'infedeltà della dichiarazione del contribuente.

Un passaggio fondamentale nell'evoluzione della materia è rappresentato dall’art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 147/2015. Questa disposizione, che ha natura di norma di interpretazione autentica, ha stabilito che, per le cessioni di partecipazioni, la sussistenza di un valore normale superiore al corrispettivo dichiarato non costituisce, di per sé, prova della percezione di un maggior corrispettivo. Di conseguenza, l'Ufficio non può rideterminare la plusvalenza basandosi esclusivamente su perizie di stima o sul valore del patrimonio netto contabile, poiché il concetto di "valore normale" espresso dall'art. 9 del TUIR non costituisce un parametro legale di tassazione per i soggetti privati, ma un semplice elemento indiziario che deve essere supportato da ulteriori prove.

Per legittimare la contestazione, l'Agenzia deve quindi superare la presunzione di veridicità del rogito attraverso un quadro indiziario solido. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che lo scostamento tra valore nominale e valore reale può innescare l'accertamento solo se accompagnato da altri elementi. Tra questi assumono rilievo primario le indagini finanziarie che evidenzino movimentazioni bancarie ingiustificate sui conti del venditore o dei suoi familiari, oppure il rinvenimento di documentazione extracontabile che attesti accordi diversi da quelli dichiarati. Inoltre, viene spesso contestata l’antieconomicità dell’operazione: la cessione al nominale in presenza di ingenti riserve di utili o di un avviamento consolidato è considerata un comportamento irrazionale che può invertire l'onere della prova, ponendo a carico del contribuente la necessità di giustificare la convenienza economica o le ragioni soggettive della transazione.

Anche sul piano della prassi, la Circolare n. 6/E del 2006 ha ribadito che l'accertamento deve poggiare su elementi oggettivi e non su mere valutazioni astratte o statistiche. Sebbene il valore normale rimanga un parametro utile per l'Amministrazione nella fase di selezione delle posizioni da controllare, esso non può mai sostituire la prova della reale percezione del denaro. In definitiva, in assenza di prove documentali o presunzioni qualificate che dimostrino l'effettivo passaggio di denaro extra-atto, deve prevalere il principio della libertà negoziale, rendendo la cessione a valore nominale fiscalmente corretta.

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