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Un professionista può chiudere la partita IVA dopo aver emesso tutte le fatture relative ai compensi ancora da riscuotere e, successivamente, tassare gli importi incassati come redditi diversi?
In linea generale, la soluzione più prudente è mantenere attiva la partita IVA fino all’effettivo incasso di tutti i compensi professionali maturati. Infatti, per i lavoratori autonomi che producono redditi di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 53 del TUIR, trova applicazione il principio di cassa previsto dall’articolo 54 del medesimo testo normativo: i compensi concorrono alla formazione del reddito nel periodo d’imposta in cui vengono effettivamente percepiti e non nel momento in cui viene emessa la fattura.
Di conseguenza, la semplice emissione della fattura prima della chiusura della partita IVA non è sufficiente a determinare la tassazione del compenso. Se il professionista cessa l’attività senza aver ancora incassato alcune fatture, i relativi importi, una volta riscossi, continuano a mantenere la natura di redditi di lavoro autonomo e non possono essere automaticamente ricondotti alla categoria dei redditi diversi.
Sul punto si è espressa più volte l’Amministrazione finanziaria, chiarendo che la cessazione dell’attività professionale non coincide necessariamente con la chiusura della partita IVA. La partita IVA può essere chiusa solo quando risultano esauriti tutti i rapporti giuridici, economici e patrimoniali connessi all’attività esercitata. In presenza di crediti professionali ancora da incassare, infatti, il rapporto fiscale non può considerarsi completamente definito.
Un importante riferimento di prassi è rappresentato dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 11/Edel 16 febbraio 2007, secondo cui la partita IVA può essere cessata anche in presenza di alcuni crediti residui soltanto quando il professionista abbia definitivamente concluso l’attività e non svolga più alcuna prestazione. Tuttavia, i compensi successivamente riscossi conservano la loro originaria qualificazione reddituale e devono essere assoggettati alla disciplina del lavoro autonomo.
Ulteriori chiarimenti sono stati forniti dalla risoluzione n. 232/E del 20 agosto 2009, che ha confermato come i compensi percepiti dopo la cessazione dell’attività professionale continuino a essere attratti nell’ambito del reddito di lavoro autonomo, in quanto derivano da prestazioni rese durante l’esercizio dell’attività.
Pertanto, non è corretto ritenere che gli importi incassati dopo la chiusura della partita IVA debbano essere dichiarati come redditi diversi ai sensi dell’articolo 67 del TUIR. La loro qualificazione fiscale dipende infatti dall’origine del credito e non dal momento in cui avviene l’incasso o dalla circostanza che la partita IVA sia stata formalmente chiusa.
Sotto il profilo operativo, per evitare criticità interpretative e adempimenti successivi, è generalmente consigliabile rinviare la chiusura della partita IVA fino all’incasso di tutti i compensi professionali maturati. Solo una volta definiti tutti i rapporti economici legati all’attività esercitata sarà possibile procedere alla cessazione senza particolari problematiche fiscali. Qualora, invece, la partita IVA venga chiusa prima dell’incasso dei crediti residui, gli importi percepiti successivamente dovranno comunque essere dichiarati come redditi di lavoro autonomo secondo le regole previste dal TUIR.