8 settembre 2026

Concordato preventivo biennale: l’ingresso di un nuovo socio fa perdere l’adesione?

Autore: Lucia Giampà

Una società ha aderito al concordato preventivo biennale per il 2026-2027. Nel corso del primo anno di efficacia del concordato entra nella compagine sociale un nuovo socio che, nel 2025, ha percepito redditi di lavoro dipendente pari a 30.000 euro. Inoltre, uno dei soci esercita individualmente un’attività di lavoro autonomo soggetta a un ISA diverso rispetto a quello applicato dalla società e non aderisce al concordato preventivo biennale. L’ingresso del nuovo socio e la mancata adesione individuale dell’altro socio determinano l’esclusione o la cessazione del concordato?

No, in entrambe le situazioni descritte il concordato può continuare a produrre effetti, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto omnibus per le adesioni relative al biennio 2026-2027.

La nuova disciplina ha infatti attenuato le conseguenze derivanti dalle variazioni della compagine sociale. In particolare, l’incremento del numero dei soci o associati nel primo anno cui si riferisce la proposta non rileva come causa di esclusione quando il nuovo soggetto, nell’anno precedente, abbia percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati oppure abbia conseguito redditi d’impresa o di lavoro autonomo per un importo complessivo non superiore a 35.000 euro.

Nel caso prospettato, il nuovo socio ha percepito nel 2025 redditi di lavoro dipendente per 30.000 euro e, pertanto, rientra nella soglia prevista dalla nuova disposizione. La variazione della compagine sociale non determina quindi, di per sé, l’inefficacia del concordato.

Il decreto interviene anche sulla regola dell’adesione congiunta della società o associazione e dei relativi soci o associati. L’adesione contemporanea è richiesta soltanto quando le attività economiche esercitate risultano riconducibili al medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale. La disciplina valorizza quindi l’esistenza di un effettivo collegamento economico tra le attività, individuato, in particolare, attraverso l’ISA applicato.

Nel caso in esame, poiché il socio esercita individualmente un’attività soggetta a un ISA differente da quello della società, la sua mancata adesione non determina automaticamente l’esclusione dal CPB.

Le medesime eccezioni vengono riproposte anche nell’ambito delle cause di cessazione. Pertanto, durante il periodo di efficacia del concordato, l’ingresso di un socio che rispetta il limite dei 35.000 euro e la mancata adesione congiunta in presenza di attività non economicamente riconducibili tra loro non provocano la cessazione anticipata del regime.

In conclusione, nel caso prospettato il concordato 2026-2027 resta efficace, purché naturalmente non ricorrano altre cause di esclusione, cessazione o decadenza previste dalla disciplina.

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