11 settembre 2026
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11 settembre 2026

Credito d’imposta gasolio 2026: esclusi i veicoli merci sotto 7,5 tonnellate

Autore: Serena Pastore
Un’impresa che esercita attività di autotrasporto di merci utilizzando veicoli di massa complessiva inferiore a 7,5 tonnellate può beneficiare del credito d’imposta riconosciuto per la maggiore spesa sostenuta per l’acquisto di gasolio nel periodo marzo-agosto 2026? Il limite delle 7,5 tonnellate vale anche per le imprese che effettuano trasporto di persone?

No, nel caso dell’autotrasporto di merci, i veicoli con massa massima complessiva inferiore a 7,5 tonnellate non consentono di accedere al credito d’imposta previsto per compensare la maggiore spesa sostenuta per l’acquisto di gasolio nei mesi da marzo ad agosto 2026.

La misura, introdotta dall’articolo 3 del D.L. n. 33/2026 e disciplinata dal decreto interministeriale MIT-MEF-MASE del 23 maggio 2026, successivamente modificato dal decreto interministeriale del 26 agosto 2026, è infatti riservata a una platea individuata attraverso il rinvio alle attività indicate dall’articolo 24-ter, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1995, Testo unico delle accise.

Per quanto riguarda il trasporto di merci, assumono rilievo i veicoli di categoria N, di classe ambientale Euro V o Euro VI, aventi massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate. La soglia dimensionale rappresenta quindi un vero e proprio requisito di accesso all’agevolazione e non soltanto un parametro utilizzato per determinare l’ammontare del credito.

Ne consegue che un’impresa di autotrasporto merci che disponga, ad esempio, di furgoni o altri veicoli di categoria N con massa complessiva di 3,5, 5 oppure 7 tonnellate non può considerare il gasolio impiegato per la loro trazione ai fini del ristoro, anche qualora i mezzi appartengano alle classi ambientali Euro V o Euro VI.

La classe ambientale richiesta, dunque, non è sufficiente: per il trasporto merci devono essere rispettate congiuntamente sia la classificazione Euro V o Euro VI, sia la soglia minima di 7,5 tonnellate. Lo stesso articolo 24-ter, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 504/1995 individua infatti il trasporto merci agevolabile facendo riferimento ai veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a tale limite.

Diversa è la situazione per il trasporto di persone. In questo caso non opera il requisito della massa minima di 7,5 tonnellate previsto per i veicoli destinati al trasporto merci. Il ristoro interessa gli autobus appartenenti alle categorie M2 e M3, sempre di classe ambientale Euro V o Euro VI, impiegati nelle attività di trasporto persone comprese nell’ambito della disciplina, nonché, secondo quanto previsto dal provvedimento attuativo, nelle attività di noleggio di autobus con conducente disciplinate dalla legge n. 218/2003. Il comunicato del MIT relativo all’apertura della piattaforma conferma espressamente che, ai fini dell’istanza, devono essere indicati separatamente i veicoli di categoria N con massa pari o superiore a 7,5 tonnellate e gli autobus delle categorie M2 e M3.

Occorre inoltre considerare che il credito non riguarda genericamente tutto il carburante acquistato dall’impresa. Sono agevolabili esclusivamente gli acquisti di gasolio, compreso l’HVO, destinato alla trazione dei veicoli effettivamente ammessi al ristoro. Pertanto, se una stessa impresa dispone sia di mezzi merci pari o superiori a 7,5 tonnellate sia di veicoli di massa inferiore, dovrà considerare ai fini della domanda soltanto i quantitativi e la relativa spesa riferibili ai primi.

Il credito d’imposta è riconosciuto, entro i limiti delle risorse disponibili, nella misura massima del 70 per cento della maggiore spesa sostenuta nei singoli mesi da marzo ad agosto 2026 rispetto al prezzo di riferimento del gasolio del mese di febbraio 2026.

In conclusione, per il trasporto merci il limite delle 7,5 tonnellate è vincolante: i veicoli di categoria N al di sotto di tale soglia restano esclusi dal beneficio. La soglia non deve invece essere estesa automaticamente al trasporto di persone, per il quale occorre verificare l’appartenenza del mezzo alle categorie M2 o M3 e lo svolgimento di una delle attività di trasporto ammesse dalla disciplina.

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