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Se non chiedo il rimborso IVA e utilizzo il credito in compensazione “IVA su IVA”, devo comunque apporre il visto di conformità?
La risposta è negativa: se il credito IVA non viene chiesto a rimborso ma viene utilizzato in compensazione “IVA su IVA” (cioè in compensazione verticale), non è richiesto il visto di conformità. Tuttavia, per comprendere bene il perché, è utile ricostruire il quadro normativo e operativo.
Il riferimento principale è l’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, che disciplina la compensazione dei crediti tributari tramite modello F24. In questo ambito, la prassi distingue chiaramente tra compensazione “orizzontale” (o esterna) e compensazione “verticale” (o interna). La prima si verifica quando il credito IVA viene utilizzato per pagare imposte o contributi di natura diversa (ad esempio IRES, IRPEF, INPS), mentre la seconda riguarda l’utilizzo del credito IVA per compensare debiti IVA, quindi all’interno dello stesso tributo.
È proprio questa distinzione a determinare l’obbligo o meno del visto di conformità. Quando il credito IVA viene impiegato in compensazione orizzontale, entrano in gioco specifici limiti e adempimenti. In particolare, fino alla soglia di 5.000 euro annui, il credito può essere utilizzato liberamente già dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di maturazione, senza necessità di presentare preventivamente la dichiarazione IVA. Superata tale soglia, invece, l’utilizzo in compensazione è subordinato a due condizioni: la preventiva presentazione della dichiarazione annuale IVA e l’apposizione del visto di conformità, come previsto dall’articolo 35, comma 1, lettera a), del medesimo D.Lgs. n. 241/1997.
Diversamente, nel caso della compensazione verticale, questi vincoli non trovano applicazione. Quando il credito IVA viene utilizzato per abbattere debiti IVA (ad esempio per liquidazioni periodiche o saldo annuale), non si è in presenza di una compensazione ai sensi dell’articolo 17, ma di un meccanismo interno al tributo stesso. Anche se, per ragioni operative, tale utilizzo può transitare formalmente attraverso il modello F24, la natura dell’operazione resta “interna” e quindi esclusa dalle limitazioni previste per la compensazione orizzontale.
Questo principio è stato chiarito anche dall’Amministrazione finanziaria in diversi documenti di prassi. In particolare, la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1/E del 2010 e la successiva circolare n. 29/E del 2010 hanno ribadito che i limiti quantitativi e l’obbligo del visto riguardano esclusivamente la compensazione orizzontale.
Di conseguenza, se si sceglie di non richiedere il rimborso del credito IVA e di riportarlo in detrazione per utilizzarlo nelle liquidazioni successive (o comunque per compensare debiti IVA), è possibile farlo senza necessità di visto di conformità, indipendentemente dall’importo. Il visto diventa invece obbligatorio solo nel momento in cui si decide di “spendere” quel credito per compensare tributi diversi tramite F24 oltre la soglia prevista.
In sintesi, la chiave è comprendere la natura dell’utilizzo del credito: finché resta all’interno dell’IVA, non si applicano né il limite dei 5.000 euro né l’obbligo del visto; quando invece esce da questo ambito e viene utilizzato in compensazione orizzontale, allora sì che scattano i vincoli normativi previsti.