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Una Srl non soggetta a revisione legale che nel 2024 si è dimenticata di rilevare un costo per retribuzioni di competenza di dicembre (pari a 4.500 euro), può qualificare tale errore come non rilevante e, in caso affermativo, quale trattamento fiscale deve applicare?
Sotto il profilo contabile, il punto di riferimento è l’OIC 29, in particolare il paragrafo 46, secondo cui un errore è rilevante se può, individualmente o insieme ad altri errori, influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori assumono in base al bilancio; la rilevanza dipende dalla dimensione e dalla natura dell’errore ed è valutata alla luce delle circostanze. Ciò implica che non esiste una soglia quantitativa fissa, ma è necessaria una valutazione caso per caso.
Nel caso prospettato, un costo per retribuzioni di 4.500 euro, relativo a dicembre e non rilevato tempestivamente, può ragionevolmente essere qualificato come errore non rilevante.
Per i soggetti che non sono tenuti alla revisione legale del bilancio, la riforma introdotta dal Dlgs n. 192/2025 in materia di errori contabili non ha modificato l’impostazione di fondo. Rimane infatti fermo il principio di competenza, in base al quale i componenti reddituali devono essere imputati al periodo d’imposta cui si riferiscono, indipendentemente dal momento in cui vengono rilevati contabilmente.
Ne consegue che la correzione di un errore contabile, anche se effettuata in un esercizio successivo, non produce effetti fiscali nel periodo in cui viene registrata in bilancio. non assume rilevanza fiscale nel periodo in cui viene registrata in bilancio. In altri termini, la rilevazione tardiva del componente non consente di anticiparne o posticiparne la deduzione o la tassazione, che restano ancorate all’esercizio di originaria competenza.
In applicazione dell’OIC 29, la correzione di errori non rilevanti commessi in esercizi precedenti deve essere imputata a conto economico nell’esercizio in cui l’errore viene individuato. Operativamente, la società dovrà procedere in questo modo. Dopo aver rilevato il costo nel conto economico dell’esercizio di emersione dell’errore, dovrà neutralizzarne gli effetti fiscali mediante una variazione in aumento di 4.500 euro nella dichiarazione dei redditi.
Parallelamente, sarà necessario intervenire sul periodo d’imposta in cui l’errore è stato originariamente commesso, mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa ai sensi dell’articolo 2 del DPR 322/1998.
Nel modello Redditi 2026 (relativo al 2025) la società dovrà compilare il quadro DI, come segue:
Questo meccanismo, pur risultando più oneroso sotto il profilo operativo rispetto al regime semplificato previsto per i soggetti revisionati, è coerente con il principio di competenza e continua ad applicarsi, per i soggetti non revisionati, indipendentemente dalla rilevanza o meno dell’errore.
In conclusione, l’errore può essere qualificato come non rilevante ai sensi dell’OIC 29, ma tale qualificazione incide esclusivamente sul piano contabile. Sul piano fiscale, la Srl dovrà comunque applicare il regime ordinario: variazione in aumento nell’anno di correzione e presentazione della dichiarazione integrativa per imputare correttamente il costo all’esercizio di competenza.