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Alcune società appartenenti allo stesso gruppo intendono costituire un Gruppo IVA con efficacia dal 1° gennaio 2027. Per ragioni organizzative, tuttavia, non riescono a trasmettere il modello AGI/1 entro il 30 settembre 2026 e prevedono di presentarlo nel mese di ottobre.
In questo caso il Gruppo IVA può comunque diventare operativo dal 2027 oppure la decorrenza viene rinviata? Inoltre, se l’opzione viene esercitata dopo il 30 settembre, il vincolo finanziario tra i soggetti partecipanti deve comunque risultare esistente dal 1° luglio 2026?
No. Se il modello AGI/1 viene trasmesso dal 1° ottobre al 31 dicembre 2026, il Gruppo IVA non può diventare operativo dal 1° gennaio 2027, ma produrrà effetti soltanto dal 1° gennaio 2028.
La disciplina del Gruppo IVA è contenuta nel Titolo V-bis del D.P.R. n. 633/1972, introdotto dall’articolo 1, comma 24, della legge n. 232/2016. Possono costituire un unico soggetto passivo IVA i soggetti stabiliti nel territorio dello Stato che esercitano attività d’impresa, arte o professione e tra i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo previsti dall’articolo 70-ter del D.P.R. n. 633/1972.
L’opzione deve essere esercitata da tutti i soggetti interessati attraverso il modello AGI/1, approvato con il provvedimento n. 215450/E/2018, e trasmesso telematicamente dal rappresentante del Gruppo individuato secondo l’articolo 70-septies del D.P.R. n. 633/1972.
La decorrenza dipende, però, dalla data di presentazione. L’articolo 70-quater, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972 stabilisce che, se la dichiarazione viene presentata dal 1° gennaio al 30 settembre, l’opzione produce effetti dall’anno successivo. Se, invece, viene presentata dal 1° ottobre al 31 dicembre, il Gruppo IVA diventa operativo dal secondo anno successivo. Ne consegue che, per avere efficacia dal 1° gennaio 2027, il modello AGI/1 deve essere trasmesso entro il 30 settembre 2026; una presentazione effettuata, ad esempio, il 15 ottobre 2026 sposta necessariamente la decorrenza al 1° gennaio 2028.
La diversa data di presentazione incide anche sulla verifica del vincolo finanziario. In base all’articolo 70-ter, tale vincolo presuppone un rapporto di controllo diretto o indiretto ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 1), c.c.
Per chi esercita l’opzione entro il 30 settembre 2026, il vincolo finanziario deve risultare sussistente almeno dal 1° luglio 2026. Se, invece, l’opzione viene esercitata tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2026, non occorre dimostrare che il controllo esista già dal 1° luglio: è sufficiente che il vincolo finanziario sussista al momento dell’esercizio dell’opzione.
Nel caso prospettato, quindi, la presentazione del modello in ottobre non determina la perdita della possibilità di costituire il Gruppo IVA, ma ne rinvia l’efficacia al 2028. Da quell’anno decorrerà anche il periodo minimo triennale di vincolo dell’opzione, fermo restando il mantenimento dei requisiti finanziario, economico e organizzativo richiesti dalla disciplina.