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Un investimento avviato nel 2025, con ordine effettuato e acconto versato entro il 31 dicembre 2025, può beneficiare del nuovo iperammortamento previsto dalla Legge di Bilancio 2026 anche se l'investimento è stato avviato prima dell'entrata in vigore della nuova normativa?
Sì. Un investimento avviato nel 2025 può rientrare nel nuovo iperammortamento 2026, anche se l’ordine e il versamento dell’acconto sono precedenti all’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2026. Occorre però verificare con attenzione la data in cui l’investimento si considera effettivamente realizzato e il rapporto con l’eventuale credito d’imposta Transizione 4.0.
Il caso è particolarmente frequente per le imprese che hanno effettuato un ordine entro il 31 dicembre 2025, versando al fornitore un acconto almeno pari al 20%, ma hanno ricevuto il bene soltanto nel corso del 2026.
Per stabilire quale disciplina agevolativa applicare, non è sufficiente considerare la data dell’ordine o quella del pagamento dell’acconto. Per i beni mobili, infatti, l’investimento si considera generalmente effettuato nel momento della consegna o della spedizione del bene, salvo che il contratto preveda condizioni particolari che spostino il momento di trasferimento della proprietà o di altro diritto reale.
Questo significa che un bene ordinato nel 2025, anche con il versamento di un acconto, può essere considerato un investimento effettuato nel 2026 se la consegna avviene in tale anno.
Di conseguenza, il fatto che l’investimento sia stato “avviato” prima della Legge di Bilancio 2026 non impedisce automaticamente l’accesso al nuovo iperammortamento.
Il principale elemento da verificare riguarda il precedente credito d’imposta Transizione 4.0.
Per gli investimenti prenotati entro il 31 dicembre 2025, la normativa consentiva di mantenere l’agevolazione 4.0 a determinate condizioni, tra cui l’accettazione dell’ordine da parte del venditore e il versamento di un acconto almeno pari al 20%. In questi casi, l’investimento doveva essere completato entro il 30 giugno 2026.
Pertanto, è necessario distinguere tra due situazioni.
Se il bene viene consegnato entro il 30 giugno 2026 e sono rispettate tutte le condizioni previste dalla disciplina 4.0, l’impresa può rientrare nel precedente regime agevolativo. In questo caso, occorre però tenere conto dell’incompatibilità con il nuovo iperammortamento, evitando di applicare entrambe le agevolazioni sul medesimo investimento.
Se invece il bene viene consegnato dopo il 30 giugno 2026, la precedente prenotazione 4.0 non consente più di beneficiare del credito d’imposta secondo quella specifica disciplina temporale. In questa situazione, l’investimento può essere valutato ai fini del nuovo iperammortamento, purché siano rispettati tutti i requisiti previsti dalla nuova normativa.
Il punto centrale è che l’acconto versato nel 2025 non determina automaticamente l’esclusione dal nuovo iperammortamento.
L’impresa deve piuttosto verificare quando l’investimento è stato effettivamente realizzato, quale agevolazione può essere applicata e se il credito d’imposta 4.0 sia stato effettivamente utilizzato.
Naturalmente, anche nel caso in cui l’investimento possa rientrare nel nuovo regime, devono essere rispettate tutte le altre condizioni richieste: il bene deve essere nuovo, strumentale all’attività dell’impresa e appartenere alle categorie ammesse all’agevolazione. Devono inoltre essere verificati gli eventuali requisiti relativi all’entrata in funzione, all’interconnessione e alla documentazione tecnica e contabile richiesta.
In conclusione, quindi, la risposta è sì: un investimento ordinato nel 2025, con acconto versato entro il 31 dicembre, può rientrare nel nuovo iperammortamento 2026 anche se è stato avviato prima della Legge di Bilancio 2026. La data dell’ordine e quella dell’acconto non sono, da sole, determinanti.
Per stabilire con certezza quale agevolazione applicare, è necessario considerare soprattutto la data di consegna del bene, il rispetto delle condizioni previste per la prenotazione 4.0 e l’eventuale fruizione del precedente credito d’imposta. La valutazione va quindi effettuata caso per caso, soprattutto per gli investimenti consegnati nella seconda metà del 2026.