27 febbraio 2026

IVA in liquidazione volontaria: è detraibile l’imposta sulle spese legali e di recupero crediti?

Caso fiscale n. 08 del 27.02.2026
Autore: Redazione Fiscal Focus

Una società che ha ceduto due rami d’azienda nell’agosto e nel settembre 2022, svolgendo fino a quel momento attività esente IVA, e che è stata successivamente posta in liquidazione volontaria nel 2023, può detrarre l’IVA relativa a fatture per assistenza legale e recupero crediti ricevute durante la fase liquidatoria ancora in corso?

La questione si pone con una certa frequenza quando una società, cessata l’attività operativa e avviata la liquidazione, si trova a sostenere costi professionali con addebito di IVA e si interroga sulla possibilità di esercitare il diritto alla detrazione. Nel caso in esame, fino alla cessione, l’impresa svolgeva un’attività rientrante tra quelle esenti ai sensi dell’articolo 10 del Decreto IVA. Successivamente, durante la fase liquidatoria — tuttora in corso per la presenza di contenziosi tributari e attività di recupero crediti — la società ha ricevuto fatture per prestazioni professionali, in particolare per assistenza legale e per attività finalizzate al recupero di crediti residui.

Per comprendere se l’IVA esposta in tali fatture sia detraibile, occorre partire dai principi generali che regolano la materia. Gli articoli 19 e seguenti del Decreto IVA, in attuazione della direttiva 2006/112/CE, stabiliscono che l’imposta assolta sugli acquisti può essere detratta quando i beni e i servizi acquistati sono impiegati per effettuare operazioni soggette a IVA. Il criterio fondamentale è quello dell’inerenza, ossia del collegamento tra il costo sostenuto e l’attività imponibile esercitata. Al contrario, il secondo comma dell’articolo 19 esclude la detrazione per gli acquisti riferibili a operazioni esenti.

La circostanza che la società si trovi in liquidazione non comporta, di per sé, la perdita del diritto alla detrazione. La liquidazione rappresenta infatti l’ultima fase della vita dell’impresa, ma non ne interrompe la soggettività passiva ai fini IVA. In altre parole, anche in questa fase l’ente continua a operare nell’ambito dell’attività d’impresa, seppur con finalità meramente liquidatorie. Su questo punto si sono espresse sia la Corte di giustizia dell’Unione europea, nella causa C-182/20, sia la Corte di cassazione con le ordinanze n. 3875/2025 e n. 4755/2025, affermando che il diritto alla detrazione permane anche durante la liquidazione, purché sussistano i requisiti dell’inerenza e dell’afferenza rispetto ad attività non esenti.

Non è tuttavia sufficiente che una prestazione sia resa in costanza di liquidazione per renderla automaticamente detraibile. È necessario verificare se essa sia funzionalmente collegata alle operazioni proprie della fase liquidatoria, vale a dire alla definizione dei rapporti giuridici pendenti, alla chiusura delle posizioni debitorie e creditorie e alla sistemazione delle controversie.

Nel caso in esame, le prestazioni di assistenza legale nel contenzioso tributario e le attività di recupero crediti, pur riferendosi a vicende sorte prima dello scioglimento, risultano strettamente connesse alla chiusura dei rapporti ancora in essere. L’attività legale finalizzata anche alla definizione agevolata delle controversie tributarie rappresenta un passaggio necessario per la corretta conclusione della procedura liquidatoria, così come il recupero dei crediti costituisce un’operazione tipica diretta alla realizzazione dell’attivo. Tali servizi, quindi, non sono estranei all’attività d’impresa in liquidazione, ma ne costituiscono parte integrante e strumentale.

Ne consegue che l’IVA addebitata nelle fatture ricevute durante la liquidazione può essere detratta, ricorrendone i presupposti. Inoltre, qualora l’imposta non sia stata tempestivamente portata in detrazione, la società può avvalersi della facoltà di presentare dichiarazioni IVA integrative entro i termini previsti dall’articolo 8, comma 6-bis, del DPR 322/1998, al fine di recuperare l’eventuale credito spettante.

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