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Devo sanare 3 LIPE relative all'anno 2025 compilando il quadro VH della dichiarazione IVA 2026. Quale sanzione si applica? Posso applicare il cumulo giuridico?
Nel caso di tre LIPE omesse relative al 2025, regolarizzate mediante compilazione del quadro VH della dichiarazione IVA annuale 2026, la violazione resta quella prevista dall’art. 11, co. 2-ter, del D.lgs. 471/1997, che punisce l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche con una sanzione da 500 a 2.000 euro per ciascuna comunicazione. La riduzione a metà vale solo se la correzione avviene entro 15 giorni dalla scadenza, ipotesi che non ricorre nel caso di specie.
La compilazione del quadro VH consente di sanare l’omissione sotto il profilo dichiarativo, ma non esclude la sanzione, che resta comunque ravvedibile.
Se si regolarizza con ravvedimento operoso entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno in cui è stata omessa la violazione, per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 resta applicabile la riduzione a 1/8 del minimo; la riforma del 2024 ha inciso soprattutto sugli stadi più tardivi del ravvedimento e ha introdotto anche il cumulo giuridico nel ravvedimento per le violazioni dal 1° settembre 2024.
Pertanto, nel caso di specie, è possibile applicare il cumulo giuridico anche in sede di ravvedimento operoso per le 3 LIPE 2025, perché la riforma del D.lgs. 87/2024, articolo 3, ha esteso il cumulo giuridico anche al ravvedimento, e l’Agenzia delle Entrate conferma che la riduzione va calcolata sulla “sanzione unica” determinata con il cumulo, distintamente per ciascun tributo e periodo. Questa novità vale per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, quindi comprende le LIPE del 2025.
Nel caso di specie, le tre omissioni riguardano lo stesso tributo (IVA) e lo stesso periodo d’imposta (2025), quindi il cumulo è astrattamente applicabile. La regola generale dell’art. 12, comma 1 del D.lgs. 472/1997 (concorso di violazioni) è quella della sanzione per violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio; per le LIPE, la sanzione base è da 500 a 2.000 euro.
Tradotto in pratica, assumendo il minimo edittale e l’aumento minimo:
Pertanto, per riepilogare, trattandosi di violazioni riferite allo stesso tributo e allo stesso periodo d’imposta, è applicabile il cumulo giuridico ex art. 12 del D.lgs. 472/1997; inoltre, per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, il ravvedimento operoso si applica sulla sanzione unica. Assumendo il minimo edittale e l’aumento minimo di un quarto, la sanzione è pari a 625 euro (500 × 1,25), ridotta a 1/8 in ravvedimento, per un importo complessivo di 78,13 euro. Il versamento va eseguito con codice tributo 8911 e anno di riferimento 2025.
Un contribuente si accorge di non aver trasmesso 3 LIPE del 2025 e decide di regolarizzare l’omissione compilando il quadro VH della dichiarazione IVA 2026. In questo caso, la violazione resta quella prevista per l’omessa LIPE. Tuttavia, poiché le tre omissioni riguardano lo stesso tributo e lo stesso periodo d’imposta, può applicarsi il cumulo giuridico.
Il calcolo, assumendo il minimo edittale, è il seguente:
Quindi, il contribuente regolarizza le 3 LIPE 2025 compilando il quadro VH e versa una sanzione complessiva pari a 78,13 euro.