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Nel corso del 2025 ho sostenuto spese per la frequenza di un master universitario. Posso indicarle nel modello 730/2026 tra gli oneri detraibili? La detrazione spetta anche se il corso è frequentato presso un’università non statale?
Sì, le spese sostenute per la frequenza di master universitari e corsi di dottorato di ricerca possono essere portate in detrazione nel modello 730/2026, a condizione che si tratti di corsi riconducibili all’istruzione universitaria e che la spesa sia stata effettivamente sostenuta nel 2025.
Il riferimento principale è l’articolo 15, comma 1, lettera e), del TUIR, che riconosce una detrazione Irpef del 19% per le spese di frequenza di corsi di istruzione universitaria. Il dottorato di ricerca è da considerare un corso di istruzione universitaria e che, quindi, le relative spese di frequenza sono detraibili.
La detrazione riguarda anche i master universitari di primo e secondo livello. L’Agenzia delle Entrate, nei chiarimenti sulle spese universitarie, conferma infatti che gli importi detraibili possono riferirsi anche all’iscrizione a dottorati, corsi di specializzazione e master universitari di I e II livello.
Occorre però distinguere tra università statali e non statali. Per le università statali, la detrazione del 19% si applica sulla spesa sostenuta. Per le università non statali, invece, la spesa detraibile non può superare i limiti stabiliti annualmente con decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca. Per le spese sostenute nel 2025, da indicare nel 730/2026, il riferimento è il decreto MUR n. 1126 del 31 dicembre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 marzo 2026.
Per i corsi di dottorato, specializzazione e master universitari di primo e secondo livello presso università non statali, i limiti di spesa detraibile per l’anno d’imposta 2025 variano in base all’area geografica dell’ateneo: il limite massimo è pari a 4.100 euro per gli atenei del Nord, a 3.100 euro per quelli del Centro e a 3.050 euro per gli atenei del Sud e delle Isole. A tali importi va aggiunta, se dovuta, la tassa regionale per il diritto allo studio.
In dichiarazione, la spesa deve indicata nel quadro E del modello 730, tra gli oneri detraibili per spese di istruzione universitaria, utilizzando il codice 13 relativo alle spese per istruzione universitaria.
Resta fermo che il beneficio spetta se si tratta di un master universitario istituito da un’università o da un soggetto abilitato al rilascio di titoli universitari. Per i master privati non universitari, invece, la detrazione non è ammessa come spesa di istruzione universitaria.