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Ai fini della riduzione di due anni dei termini di accertamento, è necessario documentare tutte le operazioni attive esclusivamente mediante fattura elettronica oppure il requisito può essere soddisfatto anche attraverso la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi?
Sì, ai fini della riduzione di due anni dei termini di accertamento prevista dall’articolo 3 del decreto legislativo n. 127/2015, le operazioni attive possono essere documentate mediante fattura elettronica trasmessa attraverso il Sistema di interscambio oppure tramite la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.
Le due modalità possono anche essere utilizzate congiuntamente. La fattura elettronica, inoltre, può essere utilizzata anche in alternativa alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. Non è invece sufficiente utilizzare la certificazione elettronica soltanto per alcune operazioni. Il beneficio presuppone, infatti, che l’intero ammontare dei ricavi o dei compensi sia documentato mediante fattura elettronica e/o corrispettivi telematici. La presenza di operazioni attive certificate esclusivamente con documenti cartacei impedisce, in linea generale, l’accesso al regime premiale.
Si consideri un commerciante che, nel corso del periodo d’imposta, certifichi tutte le vendite al dettaglio mediante registratore telematico e trasmetta allo SdI le fatture richieste dai clienti. Sotto il profilo della documentazione delle operazioni attive, il contribuente rispetta la condizione prevista dalla disciplina. Non è quindi necessario che tutte le operazioni siano accompagnate da una fattura elettronica, perché per le vendite al dettaglio è ammessa la certificazione mediante corrispettivi telematici.
Tale requisito, tuttavia, deve essere coordinato con le altre condizioni richieste. In particolare, tutti gli incassi e i pagamenti relativi a operazioni di ammontare superiore a 500 euro devono essere effettuati mediante bonifico, carta, assegno o altro strumento tracciabile. Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 77/2026, la regola comprende anche gli acquisti non rilevanti ai fini IVA, come quelli aventi a oggetto valori bollati.
È sufficiente un solo pagamento superiore a 500 euro effettuato in contanti per rendere inefficace la riduzione dei termini con riferimento all’intero periodo d’imposta. Il contribuente deve infine comunicare il possesso dei requisiti nella dichiarazione dei redditi, barrando l’apposita casella del quadro RS.
In conclusione, il beneficio è accessibile sia a chi utilizza la fatturazione elettronica sia a chi certifica le operazioni tramite corrispettivi telematici, oppure ricorre a entrambe le modalità. Ciò che conta è che tutte le operazioni attive siano documentate elettronicamente, che i movimenti superiori alla soglia siano tracciabili e che l’agevolazione venga correttamente comunicata in dichiarazione.
(prezzi IVA esclusa)