30 aprile 2026
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30 aprile 2026

Rottamazione quinquies, si può fare domanda senza pagare le rate scadute dalla precedente rateizzazione?

Autore: Redazione Fiscal Focus

Se, per i carichi definibili con la rottamazione, è in corso una rateizzazione non pagata da settembre 2025, è comunque possibile presentare la domanda di rottamazione quinquies oppure è necessario versare prima le rate scadute fino alla data di presentazione della domanda?

Sì, è possibile presentare la domanda di rottamazione senza recuperare le rate scadute della precedente rateizzazione. In base alla disciplina vigente, infatti, la presenza di un piano di dilazione non regolarmente onorato non impone, come condizione preliminare per accedere alla definizione agevolata, il pagamento delle rate arretrate fino alla data di presentazione dell’istanza. La logica della misura è diversa: ciò che conta è che il carico rientri nell’ambito oggettivo della rottamazione e che non ricada in specifiche cause di esclusione previste dalla legge.

Per la Rottamazione quinquies, introdotta dalla Legge di Bilancio 2026, sono definibili i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, relativi alle imposte da controllo automatizzato e formale e ai contributi previdenziali INPS non da accertamento, con abbattimento di sanzioni, interessi di mora, somme aggiuntive e aggio, restando dovuti il capitale e le spese di procedura e notifica. 

Sul punto specifico del rapporto tra rateizzazione ordinaria e rottamazione, la prassi dell’Agenzia delle entrate-Riscossione è molto chiara: l’adesione alla definizione agevolata è consentita anche per debiti già oggetto di rateizzazione. La stessa Agenzia precisa, nelle FAQ e nelle pagine informative dedicate, che, per i debiti inseriti nella domanda di rottamazione, alla data di scadenza della prima o unica rata della definizione le rateizzazioni in corso vengono automaticamente revocate. Questo significa che, prima di quella data, non esiste un obbligo normativo di “mettersi in pari” con tutte le rate pregresse del vecchio piano per poter presentare l’istanza; la definizione agevolata segue un proprio binario e assorbe il debito indicato nella domanda.

Applicando questo principio al caso prospettato, se per i carichi rottamabili è in corso una rateizzazione non pagata da settembre 2025, la domanda do rottamazione può comunque essere presentata, senza necessità di versare preventivamente tutte le rate scadute fino alla data di domanda. Occorre però fare una distinzione importante. Se il piano di rateizzazione era ancora formalmente in essere, l’ammissione produrrà l’effetto di farlo cessare per i carichi inclusi quando arriverà la scadenza della prima o unica rata della definizione (FAQ n. 18). Se invece il piano è già decaduto, la circostanza non impedisce di per sé l’accesso alla rottamazione, salvo che ricorra una causa di esclusione espressamente prevista dalla norma speciale della definizione agevolata. In altre parole, la morosità sulle rate ordinarie non si traduce automaticamente in una preclusione della domanda. 

Va ricordato, infatti, che per i piani di rateizzazione presentati dal 16 luglio 2022 la decadenza si verifica con il mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive. Pertanto, una rateizzazione rimasta insoluta da settembre 2025, alla data attuale, potrebbe anche essere già decaduta sotto il profilo ordinario della dilazione. Ma questa eventuale decadenza non comporta, da sola, l’obbligo di saldare gli arretrati prima di accedere alla rottamazione. Il dato decisivo resta la normativa della definizione agevolata, non la regolarizzazione preventiva del vecchio piano. 

Naturalmente, bisogna verificare che i carichi in questione siano effettivamente definibili secondo la disciplina oggi vigente. Per la Rottamazione-quinquies la legge include, oltre ai carichi ordinariamente ammessi, anche alcuni debiti già transitati nelle precedenti definizioni agevolate divenute inefficaci entro il 30 settembre 2025; al tempo stesso, esclude i debiti già ricompresi nella Rottamazione-quater o nella relativa riammissione per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultavano versate tutte le rate scadute. Questa esclusione riguarda però i carichi già “dentro” la precedente definizione agevolata e in regola fino a quella data; non riguarda, invece, il semplice fatto che esista o sia esistita una rateizzazione ordinaria non pagata. Quindi, se si sta parlando di una normale dilazione delle cartelle e non di una precedente rottamazione ancora efficace, la mancata regolarità dei versamenti da settembre 2025 non impone il recupero delle rate per presentare la nuova domanda.

Pertanto, la domanda di rottamazione può essere presentata anche se la rateizzazione ordinaria non viene pagata da settembre 2025; non è necessario versare prima le rate scadute fino alla presentazione dell’istanza. La precedente rateizzazione, per i carichi ricompresi nella definizione, verrà meno alla scadenza della prima o unica rata della rottamazione.

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