2 dicembre 2025

ZES Unica, tutto si gioca sul 15 novembre: cosa conta davvero per fissare la data dell’investimento

Autore: Lucia Giampà

 In merito alla Zes Unica, facendo riferimento all’articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR, sembrerebbe che possano rientrare non solo i beni consegnati alla data del 15 novembre ma anche quelli spediti entro la stessa data. Ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza, i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data della consegna o spedizione per i beni mobili. È corretto?

La data di spedizione vale se, sulla base degli accordi sottoscritti fra le parti, con la spedizione avviene il passaggio del bene nella disponibilità dell'acquirente (perdita del possesso per il venditore), ad esempio perchè il trasporto è a suo carico. 

Pertanto, è importante stabilire quale clausola contrattuale è stata applicata: franco destino o franco partenza. Tali clausole, infatti, non disciplinano soltanto chi paga il trasporto ma anche il momento in cui si trasferiscono rischi e responsabilità sulla merce. 

Andando nel dettaglio, con la clausola di franco partenza i costi e i rischi del trasporto sono a carico dell’acquirente dal momento in cui la merce lascia il luogo di partenza ossia il magazzino del venditore. Quindi, in presenza di una clausola di franco partenza, la data di spedizione coincide normalmente con la data di consegna ai fini fiscali, in quanto è proprio in quel momento che il bene esce dalla materiale disponibilità del venditore e passa nella disponibilità dell’acquirente. 

Pertanto, ai fini della ZES Unica, se il bene è spedito in franco partenza entro il 15 novembre, anche se fisicamente arriva presso l’acquirente dopo tale data, l’investimento può essere considerato effettuato entro il 15 novembre

Applicando la clausola di franco destino, invece, il momento rilevante è la data in cui il bene giunge a destinazione. Di conseguenza, per un bene spedito prima del 15 novembre con tale clausola ma arrivato presso l’acquirente dopo tale data, l’investimento si considera effettuato dopo il 15 novembre, in quanto fin quando il bene non arriva a destinazione, rimane in possesso del venditore. 

Ciò premesso, la citata disposizione del TUIR è corretta in presenza di clausole di tipo franco partenza, in cui il trasporto è a carico dell’acquirente e i rischi si trasferiscono al momento della spedizione. Non è valida, invece, se si applicano clausole di “franco destino”, secondo le quali il passaggio effettivo della disponibilità e dei rischi avviene solo al momento dell’arrivo del bene presso l’acquirente. 

Ricapitolando, ai fini della ZES Unica, rientrano nel termine del 15 novembre, i beni già consegnati entro tale data e i beni spediti entro il detto termine con clausola di franco partenza, per i quali alla spedizione si perfeziona il passaggio di rischi e disponibilità all’acquirente. 

Non rientrano, invece, i beni spediti prima del 15 novembre con clausola franco destino ma arrivati a destinazione e quindi consegnati dopo tale data. 

Si badi che la questione può essere ulteriormente difficile da inquadrare in caso di prestazioni accessorie alla vendita. In proposito si segnala l’ordinanza 25757/2024 della Cassazione, secondo la quale l'art. 109 co. 2 lett. a) TUIR (ove attribuisce rilievo, per determinare l'esercizio al quale vanno imputati i ricavi derivanti dalla vendita di beni mobili, al momento della consegna o della spedizione) intende quale consegna il trasferimento della disponibilità materiale dei beni, anche nell'ipotesi in cui questa trasmissione sia successiva rispetto al trasferimento della proprietà dei beni eventualmente intervenuta in ragione del principio del consenso traslativo.

Deve, quindi, ritenersi errato intendere quale momento della consegna quello in cui la parte venditrice avvisa la parte acquirente della messa a disposizione del bene presso un magazzino della stessa venditrice.

La consegna va, invece, individuata nel momento in cui i beni escono dalla materiale disponibilità del venditore e vengono trasportati e montati presso la sede dell'acquirente in ragione di prestazioni a carico del venditore.

Si rappresenta, infine, che un ulteriore elemento da valutare è il trasferimento sostanziale dei rischi connessi alla compravendita.

Clausola franco partenza 

Un macchinario viene spedito dal fornitore il 14 novembre 2025 dal suo magazzino.

La clausola contrattuale è “franco partenza”: dal momento in cui la merce lascia il magazzino, rischi e costi passano all’acquirente.

Il macchinario arriva fisicamente presso l’acquirente il 20 novembre 2025.

 Rilevanza ai fini ZES Unica: l’investimento si considera effettuato il 14 novembre 2025 (data spedizione = data consegna fiscale). Rientra nel termine del 15 novembre.

Clausola franco destino

Un macchinario viene spedito dal fornitore il 14 novembre 2025.

La clausola contrattuale è “franco destino”: rischi e responsabilità restano in capo al venditore fino all’arrivo a destinazione.

Il macchinario arriva presso l’acquirente il 20 novembre 2025.

Rilevanza ai fini ZES Unica: l’investimento si considera effettuato il 20 novembre 2025 (data arrivo a destinazione = consegna). Non rientra nel termine del 15 novembre.

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