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I commi da 436 a 444, dell’articolo 1 della legge 30/12/2024, n. 207 (legge di bilancio 2025), concedono, per il solo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, a determinati soggetti passivi IRES, al ricorrere di talune condizioni, l’aliquota agevolata IRES del 20% per cento, in luogo di quella ordinaria del 24%.
Con decreto del vice Ministro dell’Economia e delle Finanze dell’8 agosto 2025 sono state emanate le relative disposizioni di attuazione e di coordinamento con altre norme dell’ordinamento tributario, nonché delle “modalità di recupero dell’agevolazione nei casi di decadenza dal beneficio”.
(prezzi IVA esclusa)