20 marzo 2026

Bonus giovani: proroga e nuove regole dopo il Milleproroghe 2026

Focus Lavoro n. 11 - 2026
Autore: Elena Recupero

Con la legge n. 26/2026, di conversione del decreto Milleproroghe (D. L. n. 200/2025), in vigore dal 1° marzo 2026, il legislatore è intervenuto sulla disciplina degli incentivi all’occupazione introdotti dal Decreto Coesione (D. L. n. 60/2024), prorogando e rimodulando, tra le altre misure, il Bonus Giovani.  

 

L’agevolazione, disciplinata dall’art. 22 del D. l. n. 60/2024, è finalizzata a favorire l’occupazione stabile di giovani under 35 che non hanno mai avuto un contratto di lavoro a tempo indeterminato, mediante il riconoscimento di un esonero contributivo in favore dei datori di lavoro privati che effettuano assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato.  

La disciplina originaria del Decreto Coesione

Il bonus Giovani è un esonero contributivo destinato ai datori di lavoro privati che, nel periodo compreso tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025, hanno assunto o trasformato a tempo indeterminato personale non dirigenziale under 35, mai occupato in precedenza con contratto a tempo indeterminato. 

L’agevolazione è pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, per una durata massima di 24 mesi, nel rispetto dei limiti di spesa autorizzata e dei seguenti massimali mensili: 

  • 650 euro per i rapporti di lavoro instaurati in sedi o unità produttive ubicate nella ZES unica per il Mezzogiorno;
  • 500 euro per le assunzioni effettuate nelle altre regioni.

restano esclusi dall’agevolazione i rapporti di lavoro domestico e di apprendistato, fermo restando la possibilità di fruire del bonus in caso di precedente rapporto di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
 

Evoluzione del quadro applicativo

Successivamente all’entrata in vigore del Decreto Coesione, la disciplina attuativa è stata progressivamente definita:

  • con il decreto interministeriale dell’11 aprile 2025, che ha stabilito le modalità attuative;
  • con la circolare INPS n. 90 del 12 maggio 2025, contenente le istruzioni operative sui relativi adempimenti previdenziali;
  • con il messaggio INPS n. 1935 del 18 giugno 2025, che ha introdotto, a decorrere dal 1° luglio 2025, il requisito dell’incremento occupazionale netto come condizione per l’accesso all’incentivo. 

Novità introdotte dalla legge di conversione del Decreto Milleproroghe

Fermo restando il possesso dei requisiti previsti dal Decreto Coesione, la legge di conversione del Decreto Milleproroghe è intervenuta sui termini temporali e sulla misura del bonus Giovani.

In primo luogo, è stata prevista la proroga del termine per effettuare assunzioni o trasformazioni agevolate dal 31 dicembre 2025 al 30 aprile 2026. 

Contestualmente, è stata rimodulata la misura dell’esonero contributivo:

  • per gli eventi fino al 31 dicembre 2025, l’esonero resta pari al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro privato;
  • per le assunzioni o trasformazioni effettuate dal 1° gennaio 2026 al 30 aprile 2026, l’esonero è ridotto al 70%, elevabile al 100% qualora l’assunzione o trasformazione determini un incremento occupazionale netto. 

Restano invariati i massimali mensili dell’incentivo pari per ogni assunzione a: 

  • 650 euro per le assunzioni o trasformazioni effettuate nella ZES unica, che dal 20 novembre 2025 comprende anche Marche e Umbria;
  • 500 euro mensili per le assunzioni effettuate nelle altre regioni.

Il requisito dell’incremento occupazionale netto

L’incremento occupazionale netto è calcolato  sulla  base della differenza tra il numero dei lavoratori  occupati  rilevato  in ciascun mese e il  numero  dei  lavoratori  mediamente  occupati  nei dodici mesi precedenti, ed è condizione necessaria:

  • per beneficiare della misura massima di 650 euro mensili;
  • per elevare l’esonero contributivo dal 70% al 100%, per le assunzioni effettuate nel periodo 1° gennaio 2026 – 30 aprile 2026.

Sul piano applicativo, l’effettiva fruizione degli incentivi resta subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione Europea, attualmente concessa fino al 31 dicembre 2025, nonché alla pubblicazione delle istruzioni operative da parte dell’INPS. In assenza, si ritiene che la proroga del bonus Giovani per il 2026 non può considerarsi ancora pienamente operativa. 

Si evidenzia che il requisito dell’incremento occupazionale netto, pur non previsto originariamente dall’articolo 22, D.L. n. 60/2024, è stato introdotto:

  • nella ZES per le assunzioni o trasformazioni effettuate dal 1° settembre 2024;
  • per la generalità delle assunzioni o trasformazioni effettuate dal 1° luglio 2025  al 31 dicembre 2025, secondo quanto emerso dal negoziato intercorso con la Commissione europea.

come deve essere verificato l’incremento occupazione netto?

L’incremento occupazionale netto è  calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato ogni mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti, ponderando i part-time in base alle ore lavorate rispetto ai full-time.

i licenziamenti incidono sulla possibilità di utilizzare il bonus Giovani? 

Si. Alcuni licenziamenti incidono sulla possibilità di fruire dell’incentivo. In particolare, il datore di lavoro: 

  • non deve aver effettuato, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi nella stessa unità produttiva;
  • non deve procedere, nei 6 mesi successivi l’assunzione agevolata, al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore per cui è stato richiesto l’incentivo, pena la revoca del beneficio e il recupero delle somme già fruite.

il bonus Giovani si può cumulare con altri incentivi contributivi?

No, non è cumulabile con altri esoneri contributivi, ma resta compatibile con la super-deduzione del costo del lavoro del 120%-130%, prevista dall’art. 4 del D. Lgs. 216/2023.

ESEMPIO – CASO PRATICO

Un’azienda con sede in Umbria assume il 1° marzo 2026 un giovane di 29 anni con contratto a tempo indeterminato.

Il lavoratore non ha mai avuto precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

L’azienda:

  • è in regola con DURC, CCNL e i principi generali di cui al dal D. Lgs. 150/2015;
  • non ha effettuato licenziamenti per GMO o licenziamenti collettivi nei sei mesi precedenti l’assunzione.

Poiché l’assunzione avviene nel periodo 1° gennaio – 30 aprile 2026, il Bonus Giovani spetta nella misura del:

  • 70% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (escluso INAIL),
  • nel limite massimo di 650 euro mensili,
  • Per una durata complessiva di 24 mesi.

Se l’assunzione determina un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei 12 mesi precedenti:

  • L’esonero contributivo è elevabile al 100%. In base alle istruzioni INPS attualmente disponibili, la fruizione dell’incentivo è subordinata alla presentazione di apposita istanza telematica preventiva tramite il “Portale delle Agevolazioni (ex DiRescCo) – Incentivi Decreto Coesione – Articolo 22 – Giovani.  Restiamo in attesa di autorizzazione da parte della Commissione Europea e istruzioni INPS.

Bonus Giovani – Scheda operativa di sintesi (post Milleproroghe 2026)

Beneficiari

Datori di lavoro privati che assumono/trasformano a tempo indeterminato lavoratori under 35 mai occupati a tempo indeterminato

Periodo agevolabile

Assunzioni/trasformazioni effettuate dal 1° settembre 2024 al 30 aprile 2026 (termine prorogato dal Milleproroghe)

Misura dell’esonero

        100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (escluso INAIL) per eventi fino al 31/12/2025

     70% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (escluso INAIL) per eventi dal 1° gennaio al 30 aprile 2026, elevabili al 100% in presenza di incremento occupazionale netto

Durata

Massimo 24 mesi

Massimali mensili

        500 euro

        650 euro per rapporti instaurati in unità produttive ZES

Condizioni generali di accesso

DURC regolare – rispetto CCNL – rispetto principi generali D. Lgs. 105/2015

Incremento occupazionale netto

        Per misura massima di 650 euro

       Dal 1° gennaio 2026 sempre necessario per elevare l’esonero al 100%

Cumulabilità

Compatibile con super- deduzione 120% - 130%  (D. Lgs. 216/2023)

Domanda

Istanza telematica INPS tramite Portale Agevolazioni (ex DiResCo), preventiva per assunzioni/trasformazione in regioni ZES

 

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