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Con la legge n. 26/2026, di conversione del decreto Milleproroghe (D. L. n. 200/2025), in vigore dal 1° marzo 2026, il legislatore è intervenuto sulla disciplina degli incentivi all’occupazione introdotti dal Decreto Coesione (D. L. n. 60/2024), prorogando e rimodulando, tra le altre misure, il Bonus Giovani.
L’agevolazione, disciplinata dall’art. 22 del D. l. n. 60/2024, è finalizzata a favorire l’occupazione stabile di giovani under 35 che non hanno mai avuto un contratto di lavoro a tempo indeterminato, mediante il riconoscimento di un esonero contributivo in favore dei datori di lavoro privati che effettuano assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato.
Il bonus Giovani è un esonero contributivo destinato ai datori di lavoro privati che, nel periodo compreso tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025, hanno assunto o trasformato a tempo indeterminato personale non dirigenziale under 35, mai occupato in precedenza con contratto a tempo indeterminato.
L’agevolazione è pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, per una durata massima di 24 mesi, nel rispetto dei limiti di spesa autorizzata e dei seguenti massimali mensili:
restano esclusi dall’agevolazione i rapporti di lavoro domestico e di apprendistato, fermo restando la possibilità di fruire del bonus in caso di precedente rapporto di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Successivamente all’entrata in vigore del Decreto Coesione, la disciplina attuativa è stata progressivamente definita:
Fermo restando il possesso dei requisiti previsti dal Decreto Coesione, la legge di conversione del Decreto Milleproroghe è intervenuta sui termini temporali e sulla misura del bonus Giovani.
In primo luogo, è stata prevista la proroga del termine per effettuare assunzioni o trasformazioni agevolate dal 31 dicembre 2025 al 30 aprile 2026.
Contestualmente, è stata rimodulata la misura dell’esonero contributivo:
Restano invariati i massimali mensili dell’incentivo pari per ogni assunzione a:
L’incremento occupazionale netto è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti, ed è condizione necessaria:
Sul piano applicativo, l’effettiva fruizione degli incentivi resta subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione Europea, attualmente concessa fino al 31 dicembre 2025, nonché alla pubblicazione delle istruzioni operative da parte dell’INPS. In assenza, si ritiene che la proroga del bonus Giovani per il 2026 non può considerarsi ancora pienamente operativa.
Si evidenzia che il requisito dell’incremento occupazionale netto, pur non previsto originariamente dall’articolo 22, D.L. n. 60/2024, è stato introdotto:
come deve essere verificato l’incremento occupazione netto?
L’incremento occupazionale netto è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato ogni mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti, ponderando i part-time in base alle ore lavorate rispetto ai full-time.
i licenziamenti incidono sulla possibilità di utilizzare il bonus Giovani?
Si. Alcuni licenziamenti incidono sulla possibilità di fruire dell’incentivo. In particolare, il datore di lavoro:
il bonus Giovani si può cumulare con altri incentivi contributivi?
No, non è cumulabile con altri esoneri contributivi, ma resta compatibile con la super-deduzione del costo del lavoro del 120%-130%, prevista dall’art. 4 del D. Lgs. 216/2023.
Un’azienda con sede in Umbria assume il 1° marzo 2026 un giovane di 29 anni con contratto a tempo indeterminato.
Il lavoratore non ha mai avuto precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
L’azienda:
Poiché l’assunzione avviene nel periodo 1° gennaio – 30 aprile 2026, il Bonus Giovani spetta nella misura del:
Se l’assunzione determina un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei 12 mesi precedenti:
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Beneficiari |
Datori di lavoro privati che assumono/trasformano a tempo indeterminato lavoratori under 35 mai occupati a tempo indeterminato |
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Periodo agevolabile |
Assunzioni/trasformazioni effettuate dal 1° settembre 2024 al 30 aprile 2026 (termine prorogato dal Milleproroghe) |
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Misura dell’esonero |
100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (escluso INAIL) per eventi fino al 31/12/2025 70% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (escluso INAIL) per eventi dal 1° gennaio al 30 aprile 2026, elevabili al 100% in presenza di incremento occupazionale netto |
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Durata |
Massimo 24 mesi |
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Massimali mensili |
500 euro 650 euro per rapporti instaurati in unità produttive ZES |
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Condizioni generali di accesso |
DURC regolare – rispetto CCNL – rispetto principi generali D. Lgs. 105/2015 |
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Incremento occupazionale netto |
Per misura massima di 650 euro Dal 1° gennaio 2026 sempre necessario per elevare l’esonero al 100% |
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Cumulabilità |
Compatibile con super- deduzione 120% - 130% (D. Lgs. 216/2023) |
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Domanda |
Istanza telematica INPS tramite Portale Agevolazioni (ex DiResCo), preventiva per assunzioni/trasformazione in regioni ZES |