22 maggio 2026
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22 maggio 2026

Bonus ZES 2026: requisiti e adempimenti operativi dopo le prime indicazioni INPS

Focus Lavoro n. 19 - 2026
Autore: Elena Recupero

Con la circolare n. 56 del 14 maggio 2026, l’INPS ha fornito le prime indicazioni operative sul bonus ZES 2026, introdotto dal decreto-legge n. 62 del 30 aprile 2026 (c.d. Decreto Lavoro o Decreto Primo Maggio). 

 

L’agevolazione, finalizzata a sostenere l’occupazione nelle regioni della ZES Unica per il Mezzogiorno e a ridurre i divari territoriali, consiste in un esonero contributivo del 100% in favore dei datori di lavoro privati che assumono, nel corso del 2026, lavoratori over 35 disoccupati da almeno 24 mesi, con contratto a tempo indeterminato presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni ZES.

Nel presente approfondimento si analizzano il quadro normativo, i requisiti e gli adempimenti del datore di lavoro alla luce delle prime indicazioni INPS. 

alla data odierna non è ancora possibile presentare domanda per fruire del bonus ZES 2026. Sono state infatti pubblicate soltanto le prime indicazioni operative, mentre mancano ancora le procedure telematiche, i codici UniEmens e le modalità di recupero degli arretrati contributivi, che saranno definite con un successivo messaggio INPS.  

Il Decreto Lavoro è in vigore dal 1° maggio 2026 ed è attualmente in fase di conversione in legge. 

Inquadramento normativo 

Il bonus ZES era stato inizialmente previsto dal Decreto Coesione (d.l. n. 60/2024) e successivamente prorogato dal Decreto Milleproroghe (d.l. n. 200/2025, convertito in legge n. 26/2026) fino al 30 aprile 2026. Tuttavia, la disciplina del Milleproroghe non è mai diventata operativa. 

Con l’art. 3 del D.l. n. 62/2026 si è intervenuto abrogando di fatto il Milleproroghe e introducendo una nuova versione del bonus ZES 2026, con requisiti differenti.

Il bonus ZES 2026 consiste in un esonero contributivo totale per i datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti e che, tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2026, effettuano assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale nelle regioni ZES. 

L’agevolazione prevede: 

  • esonero del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, esclusi premi e contributi INAIL;
  • fino a 650 euro mensili per ciascun lavoratore;
  • per una durata massima di 24 mesi;
  • nei limiti delle risorse stanziate. 

Le prime indicazioni operative si trovano nella circolare INPS n. 56 del 14 maggio 2026, alla quale seguirà successivo messaggio con ulteriori indicazioni e la comunicazione della messa a disposizione del modulo online per la presentazione della domanda. Pertanto, al momento non è ancora possibile fruire dell’incentivo. 

Beneficiari

Possono accedere al bonus ZES 2026:

  • tutti i datori di lavoro privati, inclusi quelli del settore agricolo;
  • che assumono presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della ZES Unica (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna, Marche e Umbria).

rileva il luogo di svolgimento dell’attività lavorativa, indipendentemente dalla residenza del lavoratore o dalla sede legale dell’azienda. In caso di spostamento della sede di lavoro fuori ZES, l’agevolazione non spetta a partire dal mese di paga successivo a quello del trasferimento.
 

Limite dimensionale

L’accesso al beneficio è subordinato al rispetto di un limite dimensionale: il datore di lavoro deve infatti occupare fino a un massimo di 10 dipendenti nel mese in cui avviene l’assunzione incentivabile. Eventuali successive variazioni dell’organico, in aumento o in diminuzione, non incidono sulla spettanza del beneficio.  

il requisito dimensionale deve essere verificato al netto del numero dei lavoratori per i quali si intende fruire dell’incentivo.
 

Requisiti dei lavoratori 

Il bonus ZES 2026 si applica alle assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori che, alla data di assunzione:

  • hanno un’età pari o superiore a 35 anni;
  • sono disoccupati da almeno 24 mesi.

Sono considerati disoccupati:

  • i soggetti privi di impego che dichiarano telematicamente la propria immediata disponibilità (DID) allo svolgimento di un’attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva concordate con il centro per l’impiego; 
  • i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo rientra nei limiti fiscali che determinano un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti.

ai fini della verifica dello stato di disoccupazione, il datore di lavoro che intende fruire del bonus ZES 2026 deve dichiarare la sussistenza di tale requisito in capo al lavoratore.  

Riassunzioni e fruizione dell’agevolazione residua

Il bonus ZES 2026 può essere riconosciuto anche in assenza del requisito dello status di disoccupazione da almeno 24 mesi a condizione che: 

  • il lavoratore sia stato in precedenza assunto a tempo indeterminato presso un altro datore di lavoro;
  • per tale precedente rapporto di lavoro sia stato richiesto e autorizzato l’esonero contributivo.   

In tal caso, il datore di lavoro che successivamente assume un lavoratore per il quale è già stato autorizzato il bonus ZES, può subentrare nella fruizione per l’importo residuo spettante. 

Tale deroga trova applicazione anche nel caso in cui la riassunzione avviene da parte dello stesso datore di lavoro, che nella prima assunzione aveva già beneficiato parzialmente dell’esonero, se:

  • il rapporto precedente è cessato anticipatamente per dimissioni del lavoratore;
  • oppure per licenziamento effettuato oltre i sei mesi successivi all’assunzione incentivata. 

in caso di riassunzione da parte dello stesso datore di lavoro di un lavoratore licenziato entro i sei mesi successivi all’assunzione incentivata, non è possibile fruire del bonus ZES residuo.  

Resta in ogni caso necessario, per ogni nuova assunzione, il rispetto del requisito dimensionale, ossia il limite massimo di 10 dipendenti.

Rapporti di lavoro incentivabili

Sono agevolabili le assunzioni: 

  • con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche part-time;
  • i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della legge n. 142/2001;
  • le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, anche se la somministrazione sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato. 

nel caso di assunzioni in somministrazione,  il limite dimensionale (massimo 10 dipendenti nel mese di assunzione) va verificato in capo all’utilizzatore e la sede di lavoro rilevante è quella in cui la prestazione viene effettivamente svolta, indipendentemente dalla sede legale o operativa dell’agenzia di somministrazione.

Sono esclusi dal bonus ZES 2026:

  • le trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a tempo determinato già in essere;
  • i contratti di apprendistato;
  • i rapporti di lavoro domestico;
  • i contratti di lavoro intermittente o a chiamata, anche se a tempo indeterminato. 

Misura dell’esonero

L’incentivo consiste nell’esonero contributivo del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, esclusi premi e contributi INAIL, nel limite massimo di:

  • 650 euro mensili per ogni lavoratore.

se il rapporto di lavoro inizia o termina nel corso del mese, la soglia massima mensile va riproporzionata in base ai giorni di effettiva fruizione, assumendo come riferimento la misura di 20,96 euro (€ 650/31) per ciascun giorno.

In caso di rapporto di lavoro a tempo indeterminato part-time, l’importo massimo dell’esonero deve essere ridotto in proporzione all’orario di lavoro.  

Il periodo di fruizione massimo è 24 mesi e può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria per maternità, con conseguente slittamento del termine finale. 

Il bonus ZES 2026 è riconosciuto nei limiti delle risorse stanziate: se dall’attività di monitoraggio anche in via prospettica, dovesse emergere il raggiungimento del limite di spesa, l’INPS non accoglierà ulteriori richieste di accesso al beneficio.  

l’agevolazione non incide sull’aliquota utile per il calcolo delle prestazioni pensionistiche. 

Condizioni di accesso

Il riconoscimento del bonus ZES 2026 è subordinato al rispetto:

  • dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione, di cui all’art 31, d. lgs. n. 150/2015 (nessun obbligo preesistente, rispetto del diritto di precedenza, assenza di sospensioni dal lavoro connesse a una crisi/riorganizzazione aziendale, assenza di licenziamenti nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro con lo stesso assetto proprietario del datore di lavoro che assume anche in somministrazione);
  • regolarità contributiva (DURC positivo);
  • assenza di violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale, salute e sicurezza sul lavoro;
  • rispetto degli accordi, contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 

Inoltre, devono essere rispettati tutti i requisiti previsti dal Decreto Lavoro. In particolare:

  • sede di lavoro, l’attività deve essere svolta presso una sede/unità produttiva ubicata in una delle regioni ZES;
  • età del lavoratore, almeno 35 anni alla data di assunzione;
  • stato di disoccupazione, il lavoratore deve risultare disoccupato da almeno 24 mesi alla data di assunzione; 
  • dimensione aziendale, nel mese dell’assunzione agevolata il datore di lavoro deve occupare fino a un massimo di 10 dipendenti;
  • assenza di licenziamenti precedenti, nei sei mesi prima dell’assunzione, il datore di lavoro non deve aver effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi nella stessa unità produttiva;
  • divieto di licenziamento successivo, nei sei mesi successivi all’assunzione, il datore di lavoro non può licenziare per giustificato motivo oggettivo il lavoratore agevolato o altro lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva. In caso contrario, l’agevolazione viene revocata e deve essere restituita;
  • incremento occupazionale, l’assunzione agevolata deve determinare un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti;
  • salario giusto, al lavoratore deve essere riconosciuto un trattamento economico non inferiore a quello previsto dal CCNL stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, individuato in relazione al settore produttivo, alla categoria di riferimento, all’attività effettivamente esercitata dal datore di lavoro, nonché alla dimensione e alla natura giuridica dell’impresa.

Infine, devono essere rispettati anche:

  • gli adempimenti previsti in materia di pubblicazione della vacancy sul SIISL.

SIISL e vacancy 

Dal 1° aprile 2026, i datori di lavoro privati che richiedono benefici contributivi alle assunzioni, devono pubblicare l’offerta di lavoro (c.d. vacancy) sul portale SIISL.

Tuttavia, ad oggi l’obbligo non è ancora operativo poiché si è in attesa del decreto attuativo.

Di conseguenza, come chiarito dall’INPS con messaggio n. 1153/2026, la pubblicazione della vacancy sul SIISL è attualmente facoltativa. Diventerà obbligatoria solo dopo l’emanazione del decreto attuativo. 

Cumulabilità con altre agevolazioni

Il bonus ZES 2026 non è cumulabile con altri incentivi che riducono i contributi a carico del datore di lavoro. Inoltre, non è cumulabile con l’incentivo per l’assunzione di lavoratori disabili, con l’incentivo per l’assunzione di beneficiari di NASpI, con la riduzione contributiva prevista per i datori di lavoro agricoli che occupano personale nei territori montani o nelle singole zone svantaggiate, con le riduzioni contributive previste per il settore dell’edilizia.

Il bonus ZES 2026 è compatibile (senza riduzioni) con:

  • la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’art. 1, commi 399 e 400, della legge di Bilancio 2025;
  • l’esonero dell’1% dei contributi previdenziali nel limite di 50.000 euro annui per le aziende in possesso della Certificazione della parità di genere;
  • le agevolazioni che riducono la contribuzione previdenziale a carico del lavoratore, come ad esempio l’esonero IVS per le lavoratrici madri (previsto dall’art. 1, commi 180 e 181, legge n. 213/2023).

Adempimenti del datore di lavoro

Per fruire dell’incentivo, è necessario presentare domanda all’INPS utilizzando esclusivamente il modulo di istanza online sul “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Bonus ZES 2026”, modulo non ancora disponibile e la cui attivazione sarà comunicata dall’Istituto con successivo messaggio.

Contenuto della domanda

Nel modulo vanno inseriti:

  • i dati identificati dell’azienda con il numero di dipendenti occupati nel mese dell’assunzione agevolata;
  • i dati identificativi del lavoratore;
  • la dichiarazione del lavoratore del suo status di disoccupazione da almeno 24 mesi;
  • la tipologia di contratto di lavoro (full-time o part-time, con eventuale indicazione della percentuale oraria di lavoro);
  • l’importo della retribuzione media mensile comprensiva di mensilità aggiuntive (in caso di part-time, quella effettivamente erogata);
  • l’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro;
  • il luogo di svolgimento dell’attività lavorativa (regione e provincia);
  • dichiarazione del datore di lavoro di applicazione del “salario giusto”. 

Esito della domanda

Ricevuta l’istanza, l’INPS:

  • calcola l’ammontare del beneficio spettante in base a quanto dichiarato nella richiesta;
  • consulta il Registro Nazionale degli aiuti di Stato per verificare il rispetto delle condizioni per il riconoscimento dell’agevolazione;
  • se vi è sufficiente capienza di risorse e i controlli precedenti hanno dato esito positivo, autorizza il beneficio e procedere alla registrazione dell’agevolazione sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato. 

Tempistiche e modalità

La domanda può essere presentata:

  • per le assunzioni già effettuate;
  • oppure, per rapporti di lavoro non ancora instaurati.

In quest’ultimo caso:

  • l’INPS calcola il beneficio spettante, accantona preventivamente le risorse e invia una comunicazione al datore di lavoro (tramite PEC, o e-mail se non disponibile, e con notifica nell’area “MyInps”) a procedere all’assunzione entro 10 giorni (termine perentorio);
  • nei 10 giorni l’INPS consulta quotidianamente l’archivio delle comunicazioni obbligatorie e se presente la comunicazione accoglie le richiesta;
  • il mancato rispetto del termine dei 10 giorni comporta la perdita del beneficio. 

Variazione part-time

Se in corso di rapporto di lavoro la percentuale oraria di lavoro part-time aumenta o diventa full-time, l’incentivo non può superare il tetto già autorizzato. Se invece diminuisce o da full-time diventa part-time, è onere del datore di lavoro riparametrare l’esonero spettante e fruire dell’importo ridotto.

Casi di riassunzione

La domanda deve essere presentata solo per la prima assunzione incentivata. Per il riconoscimento del beneficio residuo spettante in caso di eventuale assunzione successiva, non è previsto l’invio di una nuova richiesta.

Controlli successivi

Anche dopo l’autorizzazione, l’INPS effettua i controlli necessari consultando i dati presenti nelle proprie banche dati, nonché delle eventuali informazioni presenti nelle banche dati del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell’INL e del CNEL, rese disponibili per i rispettivi ambiti di competenza, tramite l’interoperabilità tra le diverse banche dati che verrà definita dallo stesso Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali attraverso l’adozione di specifici protocolli informatici. 

è richiesta autorizzazione UE?

No. Tuttavia non è ancora possibile fruire dell’incentivo perché manca il modulo online sul sito INPS. L’Istituto ha chiarito che con successivo messaggio sarà comunicata la disponibilità del modulo per l’istanza. 

il bonus ZES 2026 è cumulabile con la Decontribuzione Sud?

No. Non è possibile fruire contemporaneamente e per gli stessi lavoratori della Decontribuzione Sud e del bonus ZES 2026. 

quali requisiti applicare alle assunzioni già effettuate fino al 30 aprile 2026 per le quali era previsto il Milleproroghe? 

Poiché le nuove agevolazioni si applicano alle assunzioni effettuate nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026, si ritiene necessario verificare i nuovi requisiti previsti dalla normativa più recente, che ha abrogato la precedente. Di conseguenza, il  recupero degli arretrati sarà possibile solo in presenza delle condizioni introdotte dalla nuova disciplina, secondo le modalità operative che saranno definite dall’INPS con prossimi messaggi.   

Esempio – check list operativa 

1.    Verifiche preliminari 

Datore di lavoro privato (anche agricolo)
Sede di lavoro in regione ZES  
Dimensione ≤ 10 dipendenti nel mese di assunzione 
DURC regolare 
Nessun licenziamento nei 6 mesi precedenti 
Rispetto CCNL e normativa lavoro/sicurezza 
Verifica non cumulabilità con altri incentivi 

2.    Verifica lavoratore 

Età ≥ 35 anni
Disoccupato da almeno 24 mesi 
Dichiarazione stato di disoccupazione acquisita 
Contratto a tempo indeterminato (anche part-time) 
Rapporto non rientra tra gli esclusi 

3.    Condizioni per l’accesso al beneficio

Incremento occupazionale netto 
Retribuzione conforme al “salario giusto” 
Assenza obblighi assunzione preesistenti / rispetto diritto precedenza 
Nessuna sospensione per crisi/riorganizzazione 

4.     Adempimenti per la fruizione

Pubblicazione vacancy su SIISL (attualmente facoltativa) 
Invio domanda tramite portale INPS (quando disponibile). Se domanda preventiva -> assunzione entro 10 giorni. 

5.    Controlli successivi 

Nessun licenziamento nei 6 mesi successivi  
Se diminuzione part-time, riparametrare l’esonero spettante 
 

In presenza di tutti i requisiti, la domanda per il bonus ZES 2026 potrà essere presentata non appena sarà disponibile il relativo modulo online.

Si aspetta ulteriore messaggio INPS per i codici UniEmens e le modalità di recupero degli arretrati.

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  • FL n. 19 - Bonus ZES 2026 requisiti e adempimenti operativi dopo le prime indicazioni INPS.pdf (224 kB)
Bonus ZES 2026: requisiti e adempimenti operativi dopo le prime indicazioni INPS
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