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Con la circolare INPS del 3 febbraio 2026, n. 10, l’Istituto illustra le indicazioni operative relative alla gestione del Bonus ZES, esonero contributivo introdotto dall’art. 24 del Decreto Coesione (decreto legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito con modificazioni dalla legge 4 luglio 2025, n. 95), destinato ai datori di lavoro per le assunzioni effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 presso sedi o unità produttive ubicate nelle regioni appartenenti alla Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno.
L’agevolazione è riservata ai datori di lavoro privati che hanno assunto a tempo indeterminato, anche tramite somministrazione, lavoratori over 35 disoccupati da almeno 24 mesi in una sede operativa delle regioni incluse nella ZES unica: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna e, dal 20 novembre 2025, Marche e Umbria. L’incentivo prevede un esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (esclusi premi e contributi INAIL), fino a un massimo di 650 euro mensili per ogni lavoratore, e comunque entro i limiti di spesa autorizzata.
È richiesto un requisito dimensionale: il datore di lavoro non può superare i 10 dipendenti nel mese di assunzione, esclusi gli assunti con il Bonus ZES.
Sono ammessi tutti i datori di lavoro privati, ad esclusione della Pubblica Amministrazione e dei datori di lavoro domestici.
l’accesso all’esonero contributivo richiede la presentazione e l’accoglimento di apposita istanza telematica.
Di seguito si fornisce una guida operativa sulle procedure preliminari necessarie e sulla compilazione dell’istanza da presentare all’INPS.
Il lavoratore
Per accedere all’esonero, il lavoratore deve:
nell’istanza è necessario attestare lo status di disoccupazione del lavoratore.
se un lavoratore assunto a tempo indeterminato presso altro datore di lavoro che ha beneficiato solo in parte del bonus ZES viene assunto da nuovo datore, quest’ultimo può usufruire del residuo, anche se il lavoratore non è più disoccupato di lunga durata. Inoltre, chi era stato assunto dallo stesso datore di lavoro con Bonus ZES e il cui rapporto si è concluso anticipatamente per dimissioni o licenziamento effettuato oltre i 6 mesi successivi all’assunzione agevolata, può usufruire dell’incentivo, senza il requisito dei 24 mesi di disoccupazione.
Verifiche da effettuare prima di richiedere l’esonero:
L’esonero è subordinato al rispetto dei principi generali in materia degli incentivi all’occupazione di cui all’art. 31 d. lgs. n. 150/2015. Restano, quindi, fermi i divieti relativi a:
Inoltre, trattandosi di un beneficio contributivo, l’esonero è subordinato al rispetto di cui all’art. 1, comma 1175, legge n. 296/2006:
Ulteriori due condizioni da rispettare:
Licenziamenti:
l’incremento netto deve essere valutato in relazione all’intera organizzazione aziendale e non rispetto alla singola unità lavorativa dove si svolge il lavoro.
L’incentivo spetta solo se la prestazione lavorativa è svolta in un’unità produttiva situata nelle regioni ZES, indipendentemente dalla sede legale del datore di lavoro o dalla residenza del lavoratore.
Ammessi:
restano esclusi apprendistato, lavoro domestico, lavoro intermittente anche a se a tempo indeterminato, trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine.
L’esonero è pari al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (esclusi premi e contributi INAIL), fino a un massimo di 650 euro mensili per ciascun lavoratore. È concesso entro i limiti di spesa monitorati dall’INPS, superata la soglia, le domande non vengono accolte.
La durata massima è 24 mesi, riferiti ai rapporti instaurati tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025.
il periodo di fruizione può essere sospeso solo nei casi di assenza obbligatoria per maternità.
Per usufruire del bonus ZES, occorre presentare apposita istanza online su sito INPS tramite il “Portale delle Agevolazioni – Incentivi Decreto Coesione – Articolo 24”.
Nella richiesta vanno inseriti:
nel caso di rapporto part-time deve essere indicata la retribuzione effettivamente erogata.
Ricevuta la domanda, l’INPS effettuerà le opportune verifiche e accoglierà le richieste solo se vi sia sufficiente capienza di risorse.
Se la percentuale di part-time aumenta, il beneficio non potrà superare il limite già autorizzato. Se invece l’orario di lavoro diminuisce, sarà onere del datore di lavoro riparametrare l’incentivo e usufruire dell’importo ridotto.
la richiesta va fatta solo per la prima assunzione incentivata, per il beneficio residuo non è previsto l’invio di nuova istanza.
A partire da febbraio 2026, i datori di lavoro autorizzati a usufruire del bonus ZES, devono indicare i dati dell’agevolazione nella sezione -PosContributiva- del flusso Uniemens.
La valorizzazione dell'elemento -AnnoMeseRif- per le mensilità da settembre 2024 a gennaio 2026 deve essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di febbraio, marzo e aprile 2026.”
I dati vengono riportanti nel DM2013 “VIRTUALE” con i codici:
La valorizzazione dell'elemento per le mensilità da settembre 2024 a gennaio 2026 deve essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di febbraio, marzo e aprile 2026.
se il datore di lavoro sta usufruendo di altri incentivi non cumulabili con il bonus ZES, deve procedere alla restituzione dell’agevolazione con flussi regolarizzativi (senza sanzioni) e poi esporre il bonus ZES.
Il datore di lavoro che supera la soglia dei 10 dipendenti perde il Bonus ZES?
La soglia dimensionale dei 10 dipendenti deve sussistere solo nel mese in cui si è proceduto all’assunzione incentivabile. In caso di nuove ulteriori assunzioni agevolate, andrà nuovamente verificata la soglia dimensionale.
In caso di assunzione a tempo indeterminato in somministrazione, qual è la sede di lavoro rilevante per il bonus ZES?
Per il riconoscimento del bonus ZES rileva l’unità produttiva presso cui il lavoratore presta effettivamente attività: quindi, nelle assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, è decisiva la sede dell’impresa utilizzatrice, che deve essere ubicata in una regione compresa nella ZES unica.
Si può cumulare il bonus ZES con la Decontribuzione Sud?
No, il bonus ZES non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote contributive a carico del datore di lavoro riferiti al medesimo rapporto di lavoro e allo stesso periodo (come Decontribuzione Sud, incentivi disabili, beneficiare di NASpI).
Il 1° ottobre 2024 un’azienda settore commercio con 7 dipendenti e sede operativa in Sardegna, assume a tempo indeterminato un lavoratore over 35, disoccupato da 26 mesi. L’azienda rispetta tutti i requisiti e ottiene il riconoscimento del bonus ZES per 24 mesi.
Il 31 luglio 2025 il lavoratore dà le dimissioni volontarie e, dal 1° settembre 2025, viene assunto a tempo indeterminato da un’altra azienda settore logistica con 9 dipendenti e sede operativa in Abruzzo.
Al momento della nuova assunzione:
In base alla circolare INPS n. 10/2026, il nuovo datore di lavoro può subentrare nel periodo residuo di agevolazione, a condizione che siano rispettate tutti i requisiti previsti. Per cui bisogna:
La precedente autorizzazione INPS costituisce il presupposto legittimante per il diritto a fruire del beneficio per il periodo residuo; il nuovo datore di lavoro può, pertanto, fruire dell’incentivo ma solo nei limiti del massimale già autorizzato in favore del precedente datore di lavoro.
(prezzi IVA esclusa)