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Per i lavoratori con prima iscrizione alla previdenza pubblica successiva al 01/01/1996 e per coloro che, pur avendo anzianità contributiva nel periodo ante ’96, esercitano l’opzione al sistema contributivo, è dovuta la contribuzione previdenziale entro il limite del massimale contributivo e pensionabile, introdotto dalla Riforma Dini – Legge 335/95-. 
L’applicazione del massimale avrà effetto sulle quote di pensione successive alla prima iscrizione o alla data dell’esercizio di opzione.
(prezzi IVA esclusa)