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La circolare INPS n. 15 del 9 febbraio 2026 ridefinisce in modo significativo la disciplina della ricongiunzione tra Gestione Separata e Casse professionali, recependo l’orientamento della Corte di Cassazione (sent. n. 26039/2019) e superando il precedente indirizzo amministrativo restrittivo. L’intervento consente ai professionisti con contribuzione “mista” di trasferire integralmente i periodi assicurativi sia in uscita dalla Gestione Separata verso le Casse privatizzate sia in entrata, nel rispetto della legge n. 45/1990 e del sistema contributivo. Analizziamo il quadro normativo di riferimento, i limiti applicativi, i criteri di determinazione dell’onere secondo il meccanismo del calcolo a percentuale, nonché gli effetti sul diritto e sulla misura della pensione.
La circolare INPS n. 15 del 9 febbraio 2026 segna un passaggio di rilievo nell’assetto previdenziale dei professionisti, ponendo fine a un lungo contrasto interpretativo in materia di ricongiunzione dei periodi contributivi tra la Gestione Separata e le Casse professionali privatizzate.
L’intervento amministrativo recepisce l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione (Cass. n. 26039/2019) e supera il precedente indirizzo dell’Istituto, che aveva escluso l’applicabilità della legge n. 45/1990 alla Gestione Separata, in ragione della sua natura interamente contributiva.
La novità incide su una platea ampia di professionisti che, nel corso della propria carriera, hanno maturato contribuzione “mista”: una parte presso la Gestione Separata INPS (art. 2, comma 26, L. n. 335/1995) e una parte presso Casse istituite ai sensi dei D.Lgs. n. 509/1994 e n. 103/1996.
La Gestione Separata, istituita dalla legge n. 335/1995 è caratterizzata da:
Proprio questa configurazione aveva indotto l’INPS a escluderla dall’ambito di applicazione delle leggi sulla ricongiunzione (L. n. 29/1979 e L. n. 45/1990), ritenendo incompatibile il meccanismo della riserva matematica con il sistema contributivo puro.
Ne derivava che i professionisti potevano utilizzare soltanto:
Entrambi strumenti gratuiti, ma privi dell’effetto unificatorio tipico della ricongiunzione.
La Cassazione, con la sentenza n. 26039/2019, ha però affermato che la L. 45/1990 riconosce un diritto generale alla ricongiunzione presso la Cassa professionale di iscrizione, indipendentemente dalle differenze nei sistemi di calcolo.
Possono accedere alla ricongiunzione le seguenti categorie di soggetti:
La ricongiunzione è ora ammessa sia in uscita dalla Gestione Separata verso la Cassa professionale che in entrata verso la Gestione Separata.
La disciplina resta quella della L. n. 45/1990, con alcune precisazioni fondamentali:
I periodi ricongiunti nella Gestione Separata sono comunque valutati secondo il sistema contributivo.
L’istituto resta oneroso. Tuttavia, la circolare chiarisce che per i periodi soggetti al sistema contributivo si applica il criterio del calcolo a percentuale (art. 2, comma 5, D.Lgs. n. 184/1997), e non quello della riserva matematica pura.
In particolare, si prevede l’applicazione dell’aliquota IVS vigente alla data della domanda (33% per collaboratori esclusivi nel 2026) sulla retribuzione imponibile degli ultimi 12 mesi, nel rispetto di minimale e massimale contributivo, con la sottrazione delle somme trasferite dalla gestione cedente.
Il risultato è l’onere netto a carico dell’interessato.
I periodi ricongiunti mantengono la collocazione temporale originaria e producono effetti retroattivi ai fini del diritto, concorrendo alla misura secondo le regole della gestione accentrante e generando un montante rivalutato dal 31 dicembre dell’anno successivo alla domanda.
La decorrenza della pensione non può essere anteriore al mese successivo alla presentazione dell’istanza.
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Profilo |
Prima della circolare |
Dopo la circolare n. 15/2026 |
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Ricongiunzione Gestione Separata → Cassa |
Non ammessa |
Ammessa |
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Ricongiunzione Cassa → Gestione Separata |
Non ammessa |
Ammessa (con limiti temporali) |
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Strumento disponibile |
Solo cumulo o totalizzazione |
Ricongiunzione + cumulo + totalizzazione |
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Effetto unificatorio |
No |
Sì |
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Unica pensione |
No |
Sì |
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Onerosità |
Non applicabile |
Sì (calcolo a percentuale) |
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Collocazione temporale |
Separata per gestione |
Unificata nella gestione accentrante |
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Rivalutazione contributi |
Pro quota per ciascun ente |
Secondo le regole dell’ente ricevente |
La convenienza non è generalizzabile. Devono essere valutati:
1. Posso trasferire solo gli anni della specializzazione?
No. La ricongiunzione deve riguardare tutta la contribuzione disponibile presso la gestione cedente.
2. Se non accetto la proposta economica cosa accade?
La domanda può essere rinunciata. Una nuova istanza è possibile decorso il termine previsto dalla normativa (generalmente dieci anni).
3. La ricongiunzione incide sui requisiti per la pensione anticipata?
Sì. I periodi ricongiunti si considerano come sempre appartenuti alla gestione ricevente, incidendo sia sul diritto sia sulla misura.
Professionista di 45 anni
Contributi versati:
Calcolo dell’onere lordo
Sottrazione dei contributi trasferiti
La circolare prevede che dall’onere così determinato si sottraggano: “le somme trasferite dalle gestioni di provenienza”.
Supponiamo che nella Gestione Separata siano stati effettivamente versati:
Onere netto a carico del professionista
(prezzi IVA esclusa)