20 febbraio 2026
agente commercio
20 febbraio 2026

Ricongiunzione gestione separata: come procedere e quanto costa

Focus Lavoro n. 07 - 2026
Autore: Debhorah Di Rosa

 

La circolare INPS n. 15 del 9 febbraio 2026 ridefinisce in modo significativo la disciplina della ricongiunzione tra Gestione Separata e Casse professionali, recependo l’orientamento della Corte di Cassazione (sent. n. 26039/2019) e superando il precedente indirizzo amministrativo restrittivo. L’intervento consente ai professionisti con contribuzione “mista” di trasferire integralmente i periodi assicurativi sia in uscita dalla Gestione Separata verso le Casse privatizzate sia in entrata, nel rispetto della legge n. 45/1990 e del sistema contributivo. Analizziamo il quadro normativo di riferimento, i limiti applicativi, i criteri di determinazione dell’onere secondo il meccanismo del calcolo a percentuale, nonché gli effetti sul diritto e sulla misura della pensione. 

 

La circolare INPS n. 15 del 9 febbraio 2026 segna un passaggio di rilievo nell’assetto previdenziale dei professionisti, ponendo fine a un lungo contrasto interpretativo in materia di ricongiunzione dei periodi contributivi tra la Gestione Separata e le Casse professionali privatizzate.

L’intervento amministrativo recepisce l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione (Cass. n. 26039/2019) e supera il precedente indirizzo dell’Istituto, che aveva escluso l’applicabilità della legge n. 45/1990 alla Gestione Separata, in ragione della sua natura interamente contributiva.

La novità incide su una platea ampia di professionisti che, nel corso della propria carriera, hanno maturato contribuzione “mista”: una parte presso la Gestione Separata INPS (art. 2, comma 26, L. n. 335/1995) e una parte presso Casse istituite ai sensi dei D.Lgs. n. 509/1994 e n. 103/1996.

Assetto previgente e vuoto applicativo

La Gestione Separata, istituita dalla legge n. 335/1995 è caratterizzata da:

  • obbligatorietà dell’iscrizione;
  • finanziamento a ripartizione;
  • calcolo interamente contributivo della prestazione;
  • assenza di un sistema retributivo o misto.

Proprio questa configurazione aveva indotto l’INPS a escluderla dall’ambito di applicazione delle leggi sulla ricongiunzione (L. n. 29/1979 e L. n. 45/1990), ritenendo incompatibile il meccanismo della riserva matematica con il sistema contributivo puro.

Ne derivava che i professionisti potevano utilizzare soltanto:

  • il cumulo (art. 1, commi 239 ss., L. n. 228/2012, come modificato nel 2016);
  • la totalizzazione (D.Lgs. n. 42/2006).

Entrambi strumenti gratuiti, ma privi dell’effetto unificatorio tipico della ricongiunzione.

La Cassazione, con la sentenza n. 26039/2019, ha però affermato che la L. 45/1990 riconosce un diritto generale alla ricongiunzione presso la Cassa professionale di iscrizione, indipendentemente dalle differenze nei sistemi di calcolo.

La disciplina vigente dopo la circolare n. 15/2026

Possono accedere alla ricongiunzione le seguenti categorie di soggetti:

  • professionisti iscritti a Casse privatizzate (D.Lgs. 509/1994 e 103/1996);
  • soggetti con contribuzione versata alla Gestione Separata INPS;
  • non titolari di pensione.

La ricongiunzione è ora ammessa sia in uscita dalla Gestione Separata verso la Cassa professionale che in entrata verso la Gestione Separata.

La disciplina resta quella della L. n. 45/1990, con alcune precisazioni fondamentali:

  1. Obbligo di integralità: la ricongiunzione deve riguardare tutta la contribuzione disponibile presso la gestione cedente. Non sono ammesse operazioni parziali.
  2. Esclusione dei periodi già pensionati: i periodi che hanno già dato luogo a pensione non sono ricongiungibili.
  3. Limite temporale verso la Gestione Separata: non sono trasferibili periodi anteriori al 1° aprile 1996 (data di introduzione dell’obbligo contributivo).

I periodi ricongiunti nella Gestione Separata sono comunque valutati secondo il sistema contributivo.

La determinazione dell’onere

L’istituto resta oneroso. Tuttavia, la circolare chiarisce che per i periodi soggetti al sistema contributivo si applica il criterio del calcolo a percentuale (art. 2, comma 5, D.Lgs. n. 184/1997), e non quello della riserva matematica pura.

In particolare, si prevede l’applicazione dell’aliquota IVS vigente alla data della domanda (33% per collaboratori esclusivi nel 2026) sulla retribuzione imponibile degli ultimi 12 mesi, nel rispetto di minimale e massimale contributivo, con la sottrazione delle somme trasferite dalla gestione cedente.

Il risultato è l’onere netto a carico dell’interessato.

Effetti previdenziali

I periodi ricongiunti mantengono la collocazione temporale originaria e producono effetti retroattivi ai fini del diritto, concorrendo alla misura secondo le regole della gestione accentrante e generando un montante rivalutato dal 31 dicembre dell’anno successivo alla domanda.

La decorrenza della pensione non può essere anteriore al mese successivo alla presentazione dell’istanza.

Tabella di raffronto: prima e dopo la circolare INPS n. 15/2026

Profilo

Prima della circolare

Dopo la circolare n. 15/2026

Ricongiunzione Gestione Separata Cassa

Non ammessa

Ammessa

Ricongiunzione Cassa Gestione Separata

Non ammessa

Ammessa (con limiti temporali)

Strumento disponibile

Solo cumulo o totalizzazione

Ricongiunzione + cumulo + totalizzazione

Effetto unificatorio

No

Unica pensione

No

Onerosità

Non applicabile

Sì (calcolo a percentuale)

Collocazione temporale

Separata per gestione

Unificata nella gestione accentrante

Rivalutazione contributi

Pro quota per ciascun ente

Secondo le regole dell’ente ricevente

Profili di convenienza e criticità

La convenienza non è generalizzabile. Devono essere valutati:

  • Il sistema di rivalutazione della Cassa professionale;
  • La disciplina della reversibilità;
  • Le prospettive di carriera (dipendenza, convenzione, libera professione);
  • L’utilizzo futuro del cumulo;
  • Eventuali modifiche legislative.

L'esperto 

1. Posso trasferire solo gli anni della specializzazione?

No. La ricongiunzione deve riguardare tutta la contribuzione disponibile presso la gestione cedente.

2. Se non accetto la proposta economica cosa accade?

La domanda può essere rinunciata. Una nuova istanza è possibile decorso il termine previsto dalla normativa (generalmente dieci anni).

3. La ricongiunzione incide sui requisiti per la pensione anticipata?

Sì. I periodi ricongiunti si considerano come sempre appartenuti alla gestione ricevente, incidendo sia sul diritto sia sulla misura.

Caso pratico

Professionista di  45 anni

 

Contributi versati:

  • Gestione Separata INPS: 6 anni di contributi da libero professionista
  • Cassa professionale (ENPAM / Cassa Forense / Inarcassa o altra): 10 anni

Calcolo dell’onere lordo

  • Reddito annuo di riferimento: € 35.000
  • Aliquota IVS: 33%
  • Contributo annuo teorico: 35.000 × 33% = € 11.550
  • Periodi da ricongiungere: 6 anni
  • Onere lordo: 11.550 × 6 = € 69.300

Sottrazione dei contributi trasferiti

La circolare prevede che dall’onere così determinato si sottraggano: “le somme trasferite dalle gestioni di provenienza”.

Supponiamo che nella Gestione Separata siano stati effettivamente versati:

  • Media imponibile annua effettiva: € 28.000
  • Aliquota media applicata negli anni: 27%
  • Contributi effettivamente versati: 28.000 × 27% = 7.560 €/anno
  • Per 6 anni: 7.560 × 6 = € 45.360

Onere netto a carico del professionista

  • Onere lordo: € 69.300
  • Contributi trasferiti: € 45.360
  • Differenza: 69.300 − 45.360 = € 23.940

 

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