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Nelle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, agli effetti del decorso del termine breve per l’appello, non vale la notificazione della sentenza di primo grado effettuata direttamente nella sede provinciale dell’I.N.P.S., a procuratore diverso rispetto a quello costituitosi nel giudizio e regolarmente indicato nell’epigrafe della sentenza impugnata.
È quanto ha avuto modo di precisare la Corte di Cassazione.
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