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La Corte di Cassazione ha stabilito che va ammesso al passivo del fallimento il credito retributivo e per Tfr scaturito dall’esercizio del potere di recesso, da parte della Curatela fallimentare, in violazione delle norme limitative dei licenziamenti individuali e collettivi. La Curatela resta esposta, come un qualsiasi datore di lavoro, alle conseguenze patrimoniali derivanti dalla declaratoria di inefficacia del licenziamento con sentenza passata in giudicato.
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