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In caso d’insolvenza del datore di lavoro dichiarato fallito, il diritto del lavoratore a ottenere dall'I.N.P.S. il pagamento delle retribuzioni relative agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro ha natura di diritto di credito a una prestazione previdenziale distinta rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro e, dunque, la domanda di insinuazione al passivo del fallimento non interrompe la prescrizione nei confronti del Fondo di garanzia, che matura decorso il termine di un anno da quando il credito è divenuto esigibile.
(prezzi IVA esclusa)